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Rivoluzione: la moglie scansafatiche perde il diritto all'assegno di mantenimento

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Per il Tribunale di Treviso è sufficiente che l’ex moglie sia in grado di trovarsi un lavoro, ma sia rimasta colpevolmente inerte, per far decadere il diritto al mantenimento.

Il caso. Il Tribunale, in una recente sentenza completamente innovativa, ha negato a una donna i 1.900 euro al mese che la stessa pretendeva dall’ex marito; ma non solo, il giudice ha deciso, altresì, di interrompere la corresponsione dei 1.100 euro che la stessa percepiva mensilmente, da oltre un anno.

La sentenza ha cercato di applicare alcuni principi fondamentali condivisi anche dalla Corte di Cassazione: la Suprema Corte, infatti, negli ultimi anni ha cercato di limitare la concessione indiscriminata dell’assegno di mantenimento al coniuge più debole affermando che: “L’assegno divorzile si poggia su un principio di solidarietà: non è un atto dovuto. Per ottenerlo non è sufficiente ci sia un divario economico. La legge impone al coniuge più debole di dare prova in giudizio di aver cercato un lavoro”.

Il tenore di vita goduto durante il matrimonio è stato il parametro preso a riferimento per quasi trent’anni dai giudici per quantificare l’entità dell’assegno di divorzio che il coniuge con il reddito più alto doveva versare all’ex partner economicamente più debole.
Ma ultimamente la Cassazione ha disatteso questo criterio, citando in particolare due pronunce:  la sentenza Grilli del maggio 2017 e le Sezioni Unite del luglio scorso, secondo cui rispetto all’assegno divorzile non può esservi un automatismo legato al mantenimento di uno “status” e di un tenore di vita.

Il Tribunale di Treviso non contesta il manifesto e rilevante divario reddituale tra i due. Tuttavia, ritiene che la donna si sia adagiata, in quanto la stessa ha un’età che le consente di reinserirsi nel mondo del lavoro e possiede un titolo di studio facilmente spendibile, a cui si aggiunge anche la conoscenza dello spagnolo quale lingua madre, e che non vi sia stato alcun apprezzabile sacrificio della signora, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione o all’aumento del patrimonio.

Pertanto, conclude la sentenza, la signora non ha diritto all’assegno di divorzio a causa dell’inerzia colpevole nel reperire un’occupazione.

Per approfondire leggi anche:

La nuova natura dell'assegno divorzile

Stop all'assegno di mantenimento se l'ex moglie ha una nuova relazione

Lo squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi non basta per l'assegno di mantenimento


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