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La nuova natura dell'assegno divorzile

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Importanti sono le massime pervenute dalla Corte di Cassazione nel corso degli ultimi due mesi sul tema dell'assegno divorzile, riconosciuto all'ex coniuge economicamente più debole, che nella maggior parte dei casi è la moglie.
La Corte ha chiaramente affermato, in ben cinque pronunce recentissime, che sulla domanda di riconoscimento dell'assegno familiare il giudice è tenuto a decidere previo accertamento della misura del contributo apportato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio comune o a quello del consorte nel corso del matrimonio.


Tale orientamento si era già fatto strada tra le massime della Suprema Corte fin dalla sentenza n. 18287 del 2018, che assecondava a sua volta i principi di merito precedentemente sostenuti dalla Nona Sezione del Tribunale di Milano.

Per essere chiari, la novità introdotte dalla Cassazione interessano ad esempio nella pratica tutti quegli ex coniugi che hanno dedicato la loro vita alle cure dei figli, della famiglia e della casa, da una parte sacrificando le proprie chances occupazionali e dall'altra consentendo al consorte di lavorare, non solo per garantire le necessarie entrate familiari ma anche consentendogli di accrescere la propria carriera.

In particolare la magistratura è pervenuta a delineare con certezza alcuni punti che imprescindibilmente devono essere posti al vaglio del giudice, secondo precisi criteri da seguire nella valutazione delle singole fattispecie.

Innanzitutto con la Sentenza n. 452 del 13 gennaio del 2021 è stato circostritto il concetto di "contributo apportato dal coniuge debole alla vita familiare"; come si anticipava, sul punto è ormai indiscusso che l'eventuale squilibrio reddituale esistente tra gli ex coniugi va prioritariamente messo in relazione al sacrificio delle aspettative professionali della parte debole; in altri termini devono essere giudizialmente considerate le rinunce alle possibilità di guadagno operate nel corso del matrimonio dalla parte che domanda l'assegno, in considerazione del fatto che quest'ultima ha sempre ricoperto il cosiddetto "ruolo di trainante endofamiliare", di comune accordo con l'allora consorte.

Pertanto, con pronuncia n. 1786 del 28 gennaio 2021 e n. 3852 del 15 febbraio 2021, esattamente a poche settimane di distanza dalla prima, la Suprema Corte ha aggiunto che la valutazione della potenzialità lavorativa della ex moglie non è di per se sola determinante ai fini della decisione.
Questo dato, infatti, deve essere bilanciato con l'apporto dato dalla precedente consorte nella costituzione del patrimonio familiare.

Di conseguenza i giudici pervengono al riconoscimento dell'assegno ogniqualvolta la sperequazione, cioè lo squilibrio, tra il reddito dei coniugi  è null'altro che l'esito delle precedenti scelte comuni di vita in base alle quali "le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio".

Ovviamente affinchè i Tribunali possano addivenire al riconoscimento dell'assegno familiare, è onere della parte richiedente fornire idonea dimostrazione del nesso causale tra la sproporzione dei patrimoni e il suddetto contributo fornito dalla parte richiedente. In punto di istruttoria e di eziologia, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 3853 del 15 febbraio e n. 5077 del 25 febbraio u.s., ha ritenuto che i giudici del merito siano tenuti a vagliare le relazioni investigative di parte istante l'assegno divorzile; qualora l'esame dei mezzi di prova risulti omesso in sede di accertamento, allora si impone necessariamente un nuovo esame della questione.

Da ultimo, lo scorso 4 marzo con la pronuncia n. 5932, la Cassazione ha ribadito la sussistenza dell'onere gravante sulla parte debole di cercare un'occupazione. In particolare la Corte cassa il principio previamente afferamento in secondo grado di giudizio: in quella sede la Corte d'Appello avrebbe erroneamente giustificato il rifiuto, proveniente dalla parte debole, di un lavoro in quanto inadeguato rispetto al titolo di studio della stessa.

Tuttavia l'obbligo di ricercare un'occupazione deve comunque essere contestualizzato rispetto al singolo caso di specie, tenendo conto in concreto delle capacità lavorative e delle chances di trovare un'occupazione per l'ex coniuge.
Ad esempio, volendo semplificare per una maggiore chiarezza, è ovvio che la Signora sessantenne, casalinga da una vita, non avrà le possibilità occupazionali che si possono pretendere da un soggetto più giovane o già inserito nel mondo del lavoro.

In definitiva è chiaro che la Cassazione ritiene ormai superato il criterio del mantenimento del tenore di vita, adottato fino al 2018.
Ad oggi, invece, si è passati all'attribuzione di una funzione assistenziale e, in pari misura, di natura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile.

In conclusione il riconoscimento della somma in favore della parte debole deve innanzitutto superare l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la sperequazione e le pregresse scelte comuni di coppia; superato questo primo vaglio, in secondo luogo, il quantum dell'assegno deve essere calcolato in concreto sulla base del contributo dell'ex alla vita familiare e non in relazione al tenore di vita nel corso del matrimonio.

Infine è bene specificare che l'orientamento dei giudici delle leggi non è ancora definito sul punto del rapporto tra la concessione dell'assegno divorzile e la pendenza di una nuova relazione.

In attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite, sembra anche in questo contesto opportuno iniziare a mettere in dubbio il criterio dell'automatica esclusione dell'assegno; infatti, in linea a tutto quanto fin ora chiarito, sembrerebbe da aspettarsi un cambio di rotta della Cassazione, sempre in considerazione della centralità del contributo dell'ex coniuge alla vita familiare, nonchè della natura perequativa e compensativa dell'assegno.

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