Dalla Corte Suprema un nuovo criterio 'composito', definitivamente abbandonato il criterio del tenore di vita per gli assegni di mantenimento.
Abbandonato già da qualche tempo il parametro della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in favore di una concezione dell'assegno divorzile come mezzo di assistenza solidaristica, la Corte di cassazione, questa volta attraverso il massimo consesso delle Sezioni Unite, si è espressa per dirimere il contrasto di orientamenti insorto in materia.
Stabilisce infatti che l' assegno ha funzione assistenziale, ma anche “compensativa e perequativa” e che il criterio da adottarsi dovrà essere ”composito”, perdendoci (secondo alcuni commenti) in termini di rapidità dell'istruttoria, ma fornendo un quadro più completo e meno foriero di ingiustizie a volte anche molto profonde.
Con la sentenza n. 11504/2017, meglio nota come sentenza Grilli, era stato stabilito che il riconoscimento dell'assegno divorzile dovesse prescindere dal parametro di riferimento, fino ad allora tenuto in considerazione, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio in quanto una simile garanzia per il coniuge economicamente più debole collide con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici, andando ad avvalorare un' illegittima ultrattività del vincolo matrimoniale in vista economico-patrimoniale.
Sorgeva così un principio che relegava all'assegno divorzile un ruolo eminentemente assistenziale, informato all'inadeguatezza dei mezzi e alla condizione soggettiva dell'impossibilità di procuraseli per ragioni obbiettive, secondo il canone di una residuale ma comunque esigibile, solidarietà coniugale. Esigibile si, ma solo in prospettiva del raggiungimento dell' indipendenza o autosufficienza personale dell' ex coniuge più svantaggiato, e purchè venga data prova di tale inadeguatezza dei mezzi.
Con la Sentenza 18287/2018, non ancora depositata ma della quale ne è stato diffuso il contenuto attraverso un comunicato dell' Ufficio stampa della Corte di cassazione, i Supremi Giudici hanno sentenziato che per la determinazione dell'assegno Tribunali e Corti territoriali dovranno “adottare un criterio “composito” il quale si preoccupi di dare “particolare rilievo al contributo fornito dall' ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale”.
Hanno altresì stabilito che dovrà essere considerato il fattore tempo dando rilievo alla durata del vincolo matrimoniale e alle potenzialità reddituali anche legate all'età dell'avente diritto.
Tale parametro è fondato sui principi costituzionali della pari dignità e di solidarietà che permeano l' unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
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