Il nostro Studio si è occupato di un delicato caso di separazione di una coppia di conviventi more uxorio con due figli minori. Il caso che è nato come separazione giudiziale, si è poi trasformato in separazione consensuale perchè i genitori hanno ritenuto che fosse corretto applicare il principio della bigenitorialità per i loro figli.
Ma di cosa si tratta?
La riforma introdotta con la legge n.54 del 2006 ha infatti introdotto il principio della bigenitorialità, nonché del pregiudizio che il collocamento prevalente ha non solo sul legame figlio-genitore non collocatario ma anche sulla serena e corretta crescita dei figli.
A ben vedere, tale orientamento trova conforto in una precisa presa di pozione in ambito internazionale da parte del Governo Italiano, firmatario della risoluzione n.2079/18 del Consiglio d’Europa, contenente espresso invito agli stati membri ad assicurare l’effettiva eguaglianza tra i genitori anche attraverso la promozione della cd. “shared residence” definita quale “…forma di affidamento in cui i figli dopo la separazione della coppia genitoriale trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre”.
Peccato che ad oggi solo qualche Tribunale in Italia ritiene il collocamento paritario “più opportuno nell’interesse dei minori ad una riduzione della conflittualità esistente tra i genitori” (Trani, Salerno, Brindisi ed oggi anche Lecco grazie alla causa portata avanti dal nostro Studio), mentre la Cassazione continua a favorire il collocamento prevalente presso la madre.
Il sistema di affido condiviso con collocamento alternato dimostra invece che la puntuale applicazione della legge n.54/2006 sia concretamente necessaria e giuridicamente consentita, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 30 della Cost.( il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli), nonché degli artt 315 bis co I cc e 337 del cc, in ordine al diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, proprio per favorire l’interesse del minore.
Sul punto si è espresso anche il Tribunale di Ravenna con Ordinanza del 21/01/2015 che ha favorevolmente accolto la richiesta di collocamento alternato in considerazione dell’età del minore, della possibilità di continuare con le proprie abitudini di vita, di frequentare gli stessi luoghi e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva”.
In questi casi, la scelta dell’alternanza garantisce continuità al bambino che non perde i propri punti di riferimento e gli assicura un regime di vita razionale.
La scelta del collocamento alternato o turnario è in definitiva nel senso di garantire la pariteticità del rapporto con i figli, in ossequio al principio di bigenitorialità previsto dal codice civile. Infatti la frequentazione dei genitori a settimane alterne assicura al minore il mantenimento del rapporto esistente anteriormente alla crisi della coppia.
Ebbene, anche il Tribunale di Lecco con recentissimo decreto ha ratificato l'accordo consensuale dei genitori che prevedeva il collocamento paritario, in questo caso a settimane alternate, dei figli minori. Una grande vittoria per i papà, ma soprattutto per i figli che potranno tracorrere euguale tempo con i genitori.
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