In tema di assegno divorzile si denota un'importante cambio di rotta tra i giudici della Suprema Corte; la Cassazione infatti, con una sentenza interlocutoria, invita le Sezioni Unite a rivedere l'orientamneto che prevede l'estinzione automatica dell'assegno divorzile in caso di nuova convivenza.
Sul punto, come più ampiamente trattato in un recente approfondimento La nuova natura dell'assegno divorzile, la Corte di Cassazione ha già chiarito che la somma da riconoscere mensilmente in sede di divorzio alla parte economicamente debole non deve essere più calcolata in considerazione del tenore di vita della coppia durante la vita familiare.
Infatti, in base alla natura cosiddetta perequativa e compensativa della assegno riconosciuto in favore dell'ex coniuge divorziato, il giudice deve tenere conto del contributo che l'ex coniuge ha dato in famiglia durante la vita matrimoniale.
In particolare l'accertamento giudiziale deve basarsi sulle opportunità di guadagno godute dall'ex coniuge economicamente forte grazie alle rinunce gravate sull'altro coniuge, solitamente la moglie.
Quest'ultima, infatti, spesso si trova costretta a dover scegliere tra la carriera e l'accudire la famiglia, i figli e la casa: nella maggior parte dei casi il coniuge economicamente debole è tale in quanto in passato, durante il matrimonio, ha dovuto porre in secondo piano il lavoro, o a rinunciarvi totalmente.
La Corte di Csssazione, preso atto di questa prassi, ha ribadito in più occasioni che il richiedente l'assegno divorzile ha innanzitutto l'onere di provare il contributo dato alla famiglia e le chances di guadagno andate perse; dall'altra il coniuge economicamente debole ha il conseguente diritto di vedersi riconoscere un assegno proporzionato sia alle scelte di menage familiare, assunte in coppia durante il matrimonio, sia all'attuale capacità lavorativa.
Tuttavia, rimane ancora da chiarire la questione relativa alla possibilità di continuare a percepire l'assegno di mantenimento in seguito all'instaurarsi di una nuova relazione.
Sul punto la Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 28995/2020, depositata in cancelleria il 17 dicembre scorso, ha rimesso la questione di particolare importanza alle Sezioni Unite Civili.
Nel caso di specie il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del marito un assegno divorzile in favore della ex moglie pari a 850,00 Euro; successivamente, la Corte di Appello accoglieva l'impugnazione dell'ex marito, respingendo la domanda di riconoscimento dell'assegno proposta dalla moglie, avendo questa instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia.
Con ricorso in Cassazione la donna sollecita i giudici a rimeditare l'orientamento tradizionalmente espresso, secondo cui "la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l'immediata soppressione dell'assegno divorzile". Questo orientamento non tiene conto del fatto che la ricorrente, nei nove anni di durata del matrimonio, aveva rinunciato ad un'attività professionale per dedicarsi interamente ai figli; diversamente il marito, sgravato dalle attività quotidiane familiari, aveva potuto dedicarsi con successo al proprio lavoro, come amministratore di una prestigiosa azienda.
Inoltre la signora lamenta di non trovarsi più in età idonea per poter reperire un'attività lavorativa.
In attesa che la Suprema Corte decida, si segnala la nuova argomentazione emergente in materia, tratta dalla citata ordinanza interlocutoria: "Dopo una vita matrimoniale che si è protratta per un apprezzabile arco temporale, l'ex coniuge economicamente più debole, che abbia contribuito al tenore di vita delle famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali ed abbia in tal modo concorso occupandosi dei figli e della casa, nonchè all'affermazione lavorativo-professionale dell'altro coniuge, acquista il diritto all'assegno divorzile".
L'invito che viene mosso alle Sezioni Unite è, in definitiva, quello di dirimere la questione se la natura perequativa e compensativa dell'assegno divorzile permanga anche in caso di inizio di una nuova convivenza.
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