Novità

Didattica a distanza e abbandono di minore

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

La didattica a distanza, nota anche come DAD, imposta nell'arco dell'ultimo anno di pandemia, ha comportato notevoli problematiche e infinite complicazioni a carico di tutti. L'imposizione di seguire le lezioni da casa e l'impossibilità di incontrare i propri compagni di studi costituisce, primo fra tutti, il più grande limite alla vita di gruppo dei nostri ragazzi.


Infatti, senza nulla togliere alla comodità della tecnologia, che indubbiamente presenta i suoi grossi vantaggi, tuttavia è altrettanto innegabile che  l'impossibilità di riunirsi fisicamente in gruppo e di godere di preziosi momenti di svago rappresenti un limite per la crescita e le relazioni umane.

Al di là di questo dibattutissimo aspetto di importanza prioritaria per il benessere degli adolescenti, vengono in rilievo altre problematiche gravanti su tutti quei soggetti che gravitano intorno a loro.

Dal punto di vista organizzativo, risulta complicato per gli insegnanti riuscire a gestire le lezioni a distanza non solo per le difficoltà di connessione, ma anche per la complessità logistica di creare virtualmente un gruppo compatto di almeno venti ragazzi da tenere uniti per un'ora.

MAI LASCIARE I FIGLI A CASA DA SOLI

Sempre sul piano organizzativo difficoltà parimenti importanti gravano sulle famiglie degli studenti. Infatti non tutti i genitori hanno l'opportunità di affiancare i propri figli nella connessione alla classe virtuale, nella gestione dei materiali di studio e nello svolgimento dei compiti da casa; analogamente non tutti hanno il diritto o la possibilità di lavorare in smart working, vuoi perchè tenuti a svogere mansioni manuali nel luogo di lavoro, vuoi perchè professionisti impossibilitati a non muoversi da casa.

Per quanto i bonus baby sitter e il diritto ai congedi parentali abbiano tamponato in parte le assenze di mamma e papà, d'altra parte molte famiglie non hanno avuto accesso a questi benefits.

Conseguentemente tanti ragazzi, anche minori degli anni quattordici, hanno dovuto autogestirsi a casa da soli durante lunghe giornate di didattica a distanza.

Situazioni di questo genere hanno un grande rilievo di carattere giuridico, innanzitutto ai sensi dell'articolo 591 del codice penale, per il quale è perseguibile il genitore che abbandoni una persona minore degli anni quattordici; sotto questo profilo si richiama la prassi giudiziale degli ultimi anni.

IL REATO DI ABBANDONO DI MINORE

Ad esempio due genitori di Ivrea sono stato denunciati per abbandono del figlio minorenne, in questo caso undicenne: era accaduto che il padre, separato dalla madre, fosse uscito per una commissione promettendo al minore di rientrare in breve tempo; il figlio, spinto dalla solitudine, telefonava alla madre per comunicarle di essere solo in casa e la madre gli suggeriva di contattare la polizia.
I Carabinieri denunciavano per abbandono non solo il padre ma anche la madre, che avrebbe dovuto raggiungere immediatamente il figlio minore.

Spesso capita anche di segnalazioni ai servizi sociali partite direttamente dalla scuola, quando insegnanti e maestri sono messi nella scomoda situazione di constatare che il minore sia stato lasciato in casa da solo dai genitori senza nessun adulto che possa occuparsi di lui..

Al di là di questo episodi, è pacifico in giurisprudenza che, essendo l'abbandono di minore un reato di pericolo, è sufficiente a integrarlo il dolo generico, che consiste nella coscienza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle sue esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione (Cassazione n. 10994/2013).

Poichè è sufficiente che il dolo riguardi esclusivamente la volontà dell'abbandono, la configurabilità del reato non è esclusa dalla convinzione del genitore che il figlio infraquattordicenne sia in grado di badare a se stesso o dalla circostanza che quest'ultimo sia affidato a soggetto non idoneo, come un anziano privo del controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria e altrui.

Infatti, come ha specificato la Cassazione n. 19327/2013, anche laddove l'abbandono di protragga per un lasso temporale breve e senza che in concreto si verifichi un evento dannoso, affinchè si configuri il reato è sufficiente che sussista un pericolo potenziale.

In sostanza, a detta dei giudici, l'abbandono consiste in "qualunque azione od omissione contrastante con l'obbligo di custodia e cura gravante sul genitore nei confronti del figlio e ben può verificarsi anche nel contesto c.d. "domestico", luogo che si suole ritenere sicuro".

E' REATO ANCHE LA MANCATA VIGILANZA SUL MINORE

In particolare la fattispecie penalmente rilevante si configura non solo in caso di allontanamento, seppure temporaneo, del genitore dall'abitazione, ma addirittura anche quando, pur rimanendo in casa, il genitore faccia mancare al figlio l'adeguata assistenza.

Ciò si verifica, ad esempio, quando il genitore si addormenta senza vigilare sul minore, si occupi di altre faccende senza avere sotto controllo le azioni del bambino o non richieda assistenza al medico in caso in cui il figlio si faccia del male ritenendo la ferita di poco conto.

Per ovviare alle problematiche di abbandono, bilanciandole con la necessità del genitore di allontanarsi dal figlio sia per motivi di necessità che di lavoro, è possibile affidare il minore a un soggetto maggiorenne e capace di vigilare adeguatamente sull'infraquattordicenne, evitando nel modo più assoluto di lasciare i figli in casa da soli.

La ratio di questo orientamento si fonda sulla presunzione di incapacità assoluta ad autodeterminarsi di un minore di anni 14.

Per approfondire leggi anche:

Vaccinazione ai figli minori: come fare e chi decide

L'avvocato responsabile dei danni ai minori se non limita il conflitto tra i coniugi

YouTube implementa nuovi filtri a tutela dei minori

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo