Da qualche settimana a questa parte, a partire dal 2 giugno, è stata aperta anche agli ultradodicenni lombardi la possibilità di ricevere il vaccino da Covid-19; in particolare secondo le disposizioni dell’AIFA è stato deciso che a loro venga somministrato il vaccino Pfizer.
Innanzitutto vediamo come fare perché la prenotazione vada a buon fine e poi cerchiamo di capire come i genitori possano destreggiarsi in tutti quei casi in cui si trovino in disaccordo sull’opportunità di aderire alla campagna vaccinale per i propri figli.
Istruzioni per prenotare:
Ad aver diritto al vaccino sono i cittadini minorenni dai 12 ai 17 anni, compresi anche coloro che sono nati nel 2009 e che avranno compiuto 12 anni entro il giorno del loro appuntamento.
La prenotazione avviene con le classiche modalità, ormai note. La via più comoda consiste nell’eseguire la registrazione tramite il portale della Regione https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ , ove viene domandato l’inserimento del codice fiscale indicato sulla tessera sanitaria e il numero del cellulare su cui si desidera ricevere l’SMS con la comunicazione.
Per i meno tecnologici è comunque possibile prenotare telefonicamente una data per la vaccinazione attraverso il numero verde 800.894.545, gli sportelli di Poste o ancora tramite i portalettere.
Qualora si dovessero avere difficoltà a prenotarsi sul pannello, i richiedenti potranno cliccare sul tasto "Richiedi abilitazione". Una volta fatto, dovranno inserire tutti i dati relativi alla data di nascita, domicilio o residenza e Ats di Riferimento. Dopo 24-48 ore dalla procedura sarà possibile accedere nuovamente al pannello e prenotare la propria vaccinazione.
Cosa succede il giorno dell’appuntamento
Nella data fissata per l’appuntamento il minorenne deve essere accompagnato da un genitore o da un tutore legale. Questi dovranno firmare il consenso informato davanti a un medico; tale adesione produce un duplice effetto:
• da una parte il sottoscrivente autorizza il minore a sottoporsi al vaccino
• dall’altra dichiara di aver informato l'altro genitore della vaccinazione.
In particolare per quanto concerne il primo aspetto, chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore è tenuto a dichiarare, appunto, sotto la propria responsabilità di aver ricevuto tramite materiale informativo specifico o tramite colloquio con un medico/operatore sanitario un’informazione comprensibile, adeguata ed esauriente: sulla modalità, sui vantaggi, sul grado di efficacia e gli effetti collaterali della vaccinazione, sulle possibili conseguenze sanitarie derivanti dalla mancata vaccinazione, sulle condizioni morbose che costituiscono controindicazione alla vaccinazione.
Inoltre si rende possibile richiedere, in qualsiasi momento, un ulteriore colloquio per poter acquisire ulteriori informazioni, nonché revocare il presente consenso in qualsiasi momento.
Una volta reso il consenso, al minore viene inoculato in vaccino Pfizer e, come per prassi, viene poi trattenuto presso l’ambulatorio per quindici minuti successivamente alla somministrazione, in modo tale da consentire eventuali interventi del personale medico in presenza di reazioni da ipersensibilità da vaccini.
Come viene regolato il conflitto tra le volontà dei genitori
Nella pratica di tutti i giorni può accadere che vi sia disaccordo tra madre e padre sull’opportunità di prestare l’adesione alla vaccinazione. Il tema è particolarmente attuale e scottante soprattutto quando la prole è ancora infraquattordicenne.
Vediamo innanzitutto quali modalità risolutive sono state adottate in passato con riguardo ad altre vaccinazioni.
Ad esempio, con riferimento a una lite tra genitori riguardante il vaccino per il papilloma virus e la meningite, una coppia aveva instaurato un procedimento giudiziale e il Tribunale decideva di negare l’autorizzazione sulla base di due motivazioni: da una parte la non obbligatorietà del vaccino stesso, dall’altra l’assenza di un grave pregiudizio vista la scarsa diffusione delle malattie sul territorio nazionale.
Sul punto si è espresso in particolare il Tribunale Ordinario di Milano, sez. IX Civile, con ordinanza del 21 Dicembre 2017: "Quanto ai vaccini non obbligatori, si rigetta la domanda, non ritenendo, allo stato, di grave pregiudizio alla salute dei minori la mancanza della vaccinazione Anti papilloma 2V (anche in relazione all'età di (omissis...) e delle vaccinazioni anti-meningococcica B, C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus vista la scarsissima diffusione della meningite sul territorio dello Stato, auspicando che la conflittualità dei genitori possa ridimensionarsi e possano addivenire ad un esercizio della genitorialità effettivamente condivisa, valutandosi eventualmente all'esito del giudizio una limitazione della responsabilità genitoriale del (omissis...) in relazione alle questioni mediche qualora venissero segnalati comportamenti di severo pregiudizio per i minori".
Per quanto concerne il tema attuale del Covid-19, la non obbligatorietà del vaccino si contrappone alla diffusione pandemica della malattia.
Quindi, in tutti i casi in cui il conflitto tra i genitori non si appiani tra le mura domestiche, si renderà necessaria la presentazione di un ricorso ex art. 709ter al Tribunale competente, situato nel luogo di residenza del minore, per la richiesta di assunzione di provvedimenti in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il giudice a cui sarà affidata la decisione dovrà valutare le opzioni sostenute rispettivamente dai genitori, accogliendo quella meno pregiudizievole nei confronti del figlio e nel bilanciamento con le esigenze dettate dall’emergenza sanitaria in corso.
Come si risolve il conflitto quando il figlio è quasi maggiorenne
Ovviamente più il ragazzo è prossimo alla maggiore età, minore sarà la necessità di adire l’autorità giudiziaria.
Infatti in questi casi viene dato maggiore peso alla volontà del figlio che, pur essendo ancora formalmente minorenne, viene ritenuto in grado di prendere delle scelte che possono influenzare la propria vita e di orientare consapevolmente le proprie decisioni.
La soluzione potrebbe trovarsi proprio nell'ascolto dell'opinione del ragazzo confidando nella capacità di autodeterminarsi del giovane e di scegliere ciò che è meglio per sé stesso.
Genitori no vax, i figli si ribellano
Tuttavia, risale proprio all’ultim’ora la notizia di due ragazzi prossimi alla maggiore età, uno di Firenze e l’altro di Arezzo, i quali, con l’aiuto di una rete di servizi sociali hanno adito i giudici competenti domandando di potersi discostare dalle imposizioni dei genitori no-vax, che negavano loro l’autorizzazione al vaccino.
Quanto accaduto dimostra purtroppo che, quando internamente al nucleo familiare non sia possibile trovare un accordo, allora è necessario adire il giudice affinchè sia quest’ultimo ad ascoltare il minore, valorizzandone le opinioni e gli interessi personali.
Sulla centralità dell’ascolto del minore si rinvia anche all'approfondimento:
Vaccini ai figli: se la madre è NoVax il padre può decidere in autonomia
Scuola pubblica o privata: se i genitori litigano decide il bambino