Tale questione è stata decisa nella recentissima udienza tenutasi di fronte al Tribunale di Milano e depositata in data 13.09.2021, nella quale il padre richiedeva di ottenere l'assenso affinché la figlia minore potesse ricevere le mancanti vaccinazioni obbligatorie e i richiami vaccinali obbligatori ancora non effettuati, nonché le ulteriori vaccinazioni facoltative raccomandate - tra cui il vaccino anti-covid - al compimento del dodicesimo anno di età.
Inoltre richiedeva l'assenso affinché la figlia potesse effettuare, ogni qualvolta fosse necessario, il tampone molecolare per la diagnosi del coronavirus.
Il tutto, chiaramente, senza necessità del consenso della madre.
Il ricorrente, padre di una bambina di 11 anni, ha convenuto in giudizio l'ex moglie, la quale essendo una convinta sostenitrice dei “no-vax”, si opponeva alla somministrazione dei vaccini obbligatori e vietava di effettuare i tamponi molecolari per la diagnosi del Covid-19 alla loro figlia.
La madre si opponeva a queste richieste con una memoria difensiva di ben 103 pagine nella quale, in estrema sintesi, richiedeva:
• di dimostrare che la diminuzione nella diffusione e nella mortalità delle malattie di cui alle vaccinazioni obbligatorie sia determinata dall'introduzione delle vaccinazioni stesse;
• lo stesso per quanto concerne la vaccinazione contro il Covid-19
• l'audizione della figlia in relazione alle preferenze circa l'obbligo vaccinale;
• di disporre una valutazione psicologica in capo al padre, per l'effettiva valutazione della capacità genitoriale.
Le vaccinazioni obbligatorie in Italia
Procedendo con ordine, sono necessarie alcune premesse, infatti come noto l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie è regolamentato all'interno del D.L. 73/2017 convertito con modifiche nella legge 119/2017.
In merito alla regolarità costituzionale di tali obblighi, i quali incidono sul diritto fondamentale della salute dei singoli sancito dall'art. 32 Cost., la stessa Corte Costituzionale si è più volte pronunciata, rigettando qualsiasi questione di illegittimità e anzi precisando che: come per i vaccini, la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione, quando vengono rispettate alcune condizioni e cioè:
• se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute della collettività;
• se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
• se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista la corresponsione di un'equa indennità in favore del danneggiato.
Da ultimo, nella sentenza 268/2017 la Corte si è espressa affermando che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto e interesse della collettività, nonché con l'interesse del bambino, il quale esige tutela anche nei confronti dei genitori qualora gli stessi non adempiano ai loro doveri di cura.
Da quando esiste l'obbligo vaccinale?
Infine, si ricorda come l'obbligo vaccinale non sia di certo una novità: il primo fu istituito nel 1888 per arginare la diffusione del vaiolo, abolendo tale obbligo nel 1979, a seguito dello sradicamento della malattia.
Verso la fine degli anni novanta, in concomitanza con la più spiccata sensibilità per i diritti di autodeterminazione individuale, sono state privilegiate le politiche vaccinali basate sulla sensibilizzazione, l'informazione e la persuasione, piuttosto che sull'obbligo.
Linea perseguita anche durante la pandemia da Coronavirus, nella quale l'obbligo vaccinale non è stato inserito.
La diffusione del pensiero NoVax
Nonostante ciò, negli anni più recenti, si è assistito a una diminuzione preoccupante delle coperture, alimentata anche dal diffondersi della convinzione che le vaccinazioni siano inutili, quando non nocive: convinzione mai suffragata da evidenze scientifiche, le quali invece depongono in senso opposto.
In proposito, è bene sottolineare che i vaccini, al pari di ogni altro farmaco, sono sottoposti al vigente sistema di farmacovigilanza che fa capo all'Autorità italiana per il farmaco (AIFA).
Tutto ciò premesso, il Tribunale di Milano che si era già espresso in ordine all’obbligatorietà dei vaccini di cui alla L. 119/2017, ribadisce che per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni come, ad esempio, anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-morbillo, anti-varicella e altri, evidenziando e ribadendo che si tratta di un obbligo di legge, la cui violazione prevede una sanzione amministrativa a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale.
La sentenza: la madre non deve essere di ostacolo a vaccini e uso della mascherina
I giudici nella valutazione delle richieste avanzate dalle parti hanno ritenuto di rigettare tutte le domande presentate nella memoria difensiva della madre ritenendole infondate, inammissibili e pretestuose, comportando la totale soccombenza della stessa, con il conseguente accollo di tutte le spese del giudizio.
Nel provvedimento, inoltre, il Tribunale ammonisce la madre a non ostacolare l'effettuazione delle vaccinazioni e dei tamponi consegnando al padre la minore ogni qualvolta sarà necessario per il loro adempimento, ed a non ostacolare l'uso da parte della figlia della mascherina anti Covid 19.
Il Tribunale autorizza il padre a procedere in autonomia con le vaccinazioni
Ha autorizzato il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, all'effettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie ex lege da somministrare alla figlia minore, secondo un programma di recupero come predisposto dal Centro vaccinale competente per territorio.
La medesima autorizzazione è stata ottenuta per tutte le vaccinazioni facoltative raccomandate, nelle quali rientra il vaccino contro il Coronavirus, al compimento del 12° anno di età della figlia e secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento.
Infine il padre ha ottenuto l'assenso a far effettuare alla figlia, senza il consenso della madre e tutte le volte che sia necessario, il tampone anti-Covid.
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