Se i nonni dimostrano adeguate competenze genitoriali si può ricorrere in loro favore all'istituto dell'adozione mite nell'ottica di preservare il rapporto del minore con la famiglia biologica.
In questi termini di è espressa la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con l’Ordinanza n. 23797 del 2 settembre 2021.
Cos’è l’adozione mite?
All’istituto dell’adozione mite e al suo ingresso nel nostro ordinamento, operato dagli ermellini con l'ordinanza numero 1476 del 2021, avevamo precedentemente dedicato un approfondimento.
Si tratta di una particolare forma di adozione che mira a mantenere attivi, seppur in misura attenuata, i rapporti tra la famiglia biologica e il figlio adottato da un nuovo nucleo.
Ovviamente l’adozione mite è applicabile solo in circostanze familiari ove la permanenza di un legame con i parenti biologici risulti in armonia al benessere del bimbo.
Quali diritti hanno i nonni nei confronti dei nipoti?
E’ ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale, seguito dagli avvocati familiaristi che si occupano altresì di diritto minorile, secondo il quale i nonni godono del diritto di visita ai nipoti, nell’ottica di garantire un rapporto stabile e duraturo e per il benessere psicofisico del minore.
Inoltre spesso accade all’avvocato divorzista e matrimonialista di lavorare alla regolamentazione della gestione di bambini che vengono di fatto affidati ai nonni, in quanto i genitori, spesso madri e padri separati, non hanno tempo di prendersi personalmente cura dei propri figli. In un caso di questo tipo, come approfondito in un articolo riportato in calce, con la sentenza della Corte di Cassazione, n. 1191 del 2020, i giudici decidevano di toglie l'affidamento dei minori al genitore che preferiva dedicarsi alle proprie attività e alla vita personale, piuttosto che alle cure dei figli.
Adozione mite in favore dei nonni: cosa sono le funzioni genitoriali vicariali?
Stando alle ultime della Corte di Cassazione di cui all’Ordinanza n. 23797 del 2 settembre 2021, è necessario il verificarsi di alcune condizioni tra cui che:
• gli ascendenti siano capaci di accogliere il minore in un contesto idoneo alla sua età,
• riescano a contenerne gli agiti emotivi tipici dei bambini,
• siano in grado di creare con il nipote una sintonia affettiva, trasmettendo un sistema di valori sociali e morali tali da rendere la continuità relazionale con i nonni necessaria al benessere del nipote.
Infatti la negazione ad un minore di mantenere relazioni significative con l’ascendente, anche se il bambino è stato adottato da un'altra famiglia comporta la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Sostanzialmente i nonni sono figure che contribuiscono indiscutibilmente allo sviluppo psico-fisico del minore tutte le volte in cui sussista con loro un legame forte ed indissolubile.
Cosa è accaduto nella fattispecie in esame?
Il curatore della bimba minorenne e la nonna proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 6/2020, con cui i giudici delle seconde cure rigettavano il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della bambina, disponendo l'interruzione di ogni rapporto tra la minore e i suoi familiari e la collocazione della stessa in una famiglia adottiva. In altri termini sia il Tribunale che la Corte di Appello negavano la possibilità di adozione mite in favore della nonna.
I motivi della Corte di Appello.
In particolare la Corte di Appello di Milano, alla luce delle risultanze processuali tratte dalle fonti acquisite agli atti, riteneva necessario ricorrere all’adozione definitiva della bambina in considerazione dello stato di abbandono della minore, emergente sia dall’assenza dei genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale, sia dall’esclusione della capacità della nonna di svolgere le necessarie funzioni genitoriali vicariali.
In considerazione di quanto agli atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; infatti veniva accertato che la nonna era stata colpita da mandato d'arresto europeo emesso dalla Germania per il reato di tratta di esseri umani. Alla luce di questo quadro processuale, oltre che in esito all’espletamento di CTU sul rapporto tra l’ascendente e la nipote, i giudici dell’Appello hanno negato l’attivazione in forma graduale e progressiva dei contatti protetti e periodici con la nonna; al contrario la magistratura riteneva doversi preferire il collocamento della bimba in un nuovo ambiente di fiducia e solido.
I motivi dei ricorrenti.
• Con il primo motivo veniva lamentata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Il curatore e la nonna ritenevano che la riattivazione degli incontri con la nonna biologica avrebbe garantito alla minore il migliore sviluppo della propria personalità, evitando in tale modo conseguenze psicopatologiche già latenti.
• Inoltre, con il secondo motivo, si lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, dell'art. 3 della Convenzione ONU 1989 sui diritti del Fanciullo e dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Infatti i ricorrenti deducevano che la ripresa eventuale di contatti relazionali con la nonna, pure in forme limitate e protette tipiche dell’adozione mite, avrebbe posto la bambina in contatto con quella primitiva esperienza affettiva, recuperandone il senso.
• Ancora, con il terzo motivo i ricorrenti sostenevano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, non avendo la Corte d'Appello esaminato la consulenza tecnica del CTU nella parte in cui si denuncia il grave rischio per la salute psico-fisica e per la crescita armonica della nipote in caso di mancata riattivazione degli incontri con la nonna.
La decisione della Corte.
I giudici della legittimità hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.
In conclusione non sussiste uno stato di abbandono del minore tutte le volte in cui un nonno, o in generale un parente biologico, garantisca quel carico di affettività necessario al bambino.
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