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Figli lasciati dai nonni: il padre perde l'affidamento

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I nonni possono diventare dei sostituti del genitore affidatario che decide di lasciare le figlie minorenni alle loro cure? La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1191 del 2020 risponde negativamente e toglie l'affidamento dei minori al genitore che preferiva dedicarsi alle proprie attività e alla vita personale durante i giorni in cui le minori gli erano state affidate dal Tribunale.


La questione origina da una causa di separazione giudiziale che era stata definita in primo grado dal Tribunale di Milano.

Nella relativa sentenza si dichiarava la separazione personale tra i coniugi, si disponeva il collocamento delle figlie minori presso la madre, limitando la responsabilità genitoriale alle decisioni di maggiore interesse per le figlie, le quali dovevano essere assunte dell’ente affidatario sentiti i genitori stessi, a carico dei quali venivano poste le eventuali spese nella misura del 50% per ciascuno.
Questa sentenza viene appellata da entrambi i coniugi. Tuttavia, la Corte adita modifica solamente alcuni punti della precedente decisione e, nello specifico, modifica solamente gli aspetti economici, accogliendo le richieste della donna e incaricando gli operatori del Comune di monitorare la situazione delle minori con possibilità di intervenire a limitazione o ampliamento degli incontri tra figlie, padre e nonni paterni.

Il padre, di fronte alla decisione della Corte di Appello, ricorre in Cassazione presentando un articolato ricorso fondato su 31 motivi, tutti ritenuti infondati o rifiutati. L'uomo, nel dettaglio, contestava in merito all'affidamento delle figlie minori, sia le modalità degli incontri con le stesse e il relativo calendario, sia la propria limitazione alla responsabilità genitoriale.

Nella corposa sentenza n. 1191 del 2020 la Cassazione si sofferma sulla condotta del padre ricorrente; sebbene questi lamentasse le limitazioni imposte alla propria responsabilità genitoriale, di fatto il predetto si era dimostrato un padre tutt'altro che presente ed anzi più interessato alla propria vita privata, che al trascorrere il tempo con le proprie figlie.

La Corte rileva, infatti, come il padre avesse l’abitudine di lasciare le minori dai nonni fino a tarda sera mentre lo stesso si dedicava ad altre attività, sottolineando la “scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie“. Peraltro, scarsa presenza più volte segnalata dai servizi sociali attraverso i propri verbali, la quale causava alle figlie di soli 12 e 4 anni un forte disagio.

Chiaramente è corretto che i nonni, quali ascendenti, abbiano il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, come stabilito dal codice civile all’art. 317 bis, ma non possono sostituirsi in toto ad uno dei due genitori, il quale non può permettersi di abrogare le sue funzioni genitoriali.

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