Secondo l’art. 316-bis del codice civile, gli ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a corrispondere il mantenimento ai nipoti.
È la Corte di Cassazione con sentenza n. 20509/2010 a disciplinarne le modalità e i limiti prevedendo che l’obbligo di mantenere i figli in modo primario e integrale grava sui genitori, i quali devono adempiere ai loro obblighi in proporzione alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionali.
Questo significa che nel caso in cui uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere, l’altro deve farsi carico integralmente del mantenimento dei figli sfruttando le proprie capacità lavorative e le proprie risorse reddituali e patrimoniali; prendendo comunque in considerazione la possibilità di agire contro il soggetto inadempiente per ottenere un contributo.
Solo in via sussidiaria, trova conferma l’obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti, previsto dall’art. 148 c.c., fornendo ai genitori i mezzi necessari, per permettere loro di adempiere ai doveri nei confronti dei figli.
L’obbligo di mantenimento dei nonni non si concretizza nel caso in cui uno dei due genitori si sia sottratto alla sua responsabilità, ma nei casi in cui:
a) vi è impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole, cioè quando si verifica una situazione di insufficienza delle risorse economiche;
b) quando vi è omissione volontaria da parte di entrambi i genitori;
c) quando vi è omissione volontaria di uno solo dei genitori nel caso in cui l’altro non abbia la disponibilità di provvedere al mantenimento dei figli.
Sulla base dell’art. 148 c.c. o il genitore o il figlio che ha raggiunto la maggiore età o gli istituti di assistenza o i parenti che abbiano interesse possono richiedere e ottenere un decreto giudiziale, immediatamente esecutivo, dal giudice del luogo di residenza del genitore o degli ascendenti inadempienti, avente ad oggetto il versamento di una quota dei redditi dell’obbligato.
Il decreto, poi, va notificato alle parti e al terzo debitore ed è possibile presentare opposizione nelle stesse forme previste per l’opposizione a decreto ingiuntivo; in mancanza di opposizione, il decreto diviene definitivo passando in giudicato.
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