Ascolta "Registrare la convivenza: come e perchè" su Spreaker.
La convivenza di fatto, nota anche come relazione more uxorio, rappresenta un istituto relativamente nuovo e ancora poco conosciuto.
Infatti, nonostante molte coppie nel nostro paese scelgano di convivere e nonostante la legge Cirinnà abbia regolamentato il regime dei rapporti more uxorio già dal 2016, tuttavia sono ancora molte le tematiche da approfondire sul tema.
Ad oggi è pacifico che sono qualificabili come conviventi di fatto due persone maggiorenni che siano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e da una reciproca assistenza morale e materiale.
Indipendentemente dal fatto che costoro siano persone dello stesso sesso o meno, i due componenti della relazione more uxorio non possono essere vincolati da un rapporto di parentela, o da un matrimonio, nè da un'unione civile.
Di conseguenza, ad esempio, chiunque abbia contratto matrimonio, si sia successivamente separato ed abbia poi intrapreso una nuova relazione, dovrà necessariamente attendere la pronuncia del divorzio per potersi considerare un convivente di fatto, quanto meno in termini giuridici.
In un nostro precedente articolo abbiamo chiarito quali siano le differenze tra questo istituto e gli altri due ad esso affini: il matrimonio e l'unione civile. Sinteticamente, da questo confronto emerge che il convivente di fatto non gode del diritto di accedere all'eredità del partner a cui sopravvive. Per un approfondimento di questo aspetto si consiglia la lettura di questo articolo sul diritto eredità (Conviventi e coppie di fatto: l'eredità).
Inoltre, chi intenda intraprendere una convivenza dovrebbe conoscere l'opportunità di regolamentare i propri rapporti patrimoniali stipulando, avanti a un avvocato o a un notaio, un contratto di convivenza.
Si tratta di un vero e proprio accordo fondato sul principio dell'autonomia privata, in cui le parti sottoscrivono la disciplina comune del regime patrimoniale di coppia. Ad esempio i partner possono convenire una sorta di comunione dei beni, oppure possono ripartire e programmare le spese per la vita comune; ovviamente non possono essere oggetto di contrattazione tutti i diritti indisponibili, quali, ad esempio, gli interessi superiori dei figli e dei minori. Per la disciplina del contratto di convivenza si rinvia a link sul contratto di convivenza (Il contratto di convivenza: quello che devi sapere).
Non si deve però confondere la stipulazione di un contratto di convivenza con il riconoscimento pubblico del rapporto stesso, che avviene mediante la registrazione della convivenza all'anagrafe. Inoltre deve essere altrettanto chiaro che nè la stipulazione del contratto di convivenza, nè la registrazione sono obbligatori ai fini della sussistenza della relazione more uxorio.
In particolare, come ribadito anche dalla recente giurisprudenza, anche quando la convivenza non è resa ufficiale presso gli uffici pubblici i due conviventi costituiscono comunque una coppia, ma non godono dei diritti propri delle convivenze di fatto formalmente registrate.
Vediamo, quindi, mediante quale procedura la coppia di fatto può rendere ufficiale la convivenza o relazione more uxorio e quali diritti derivino automaticamente ai due partner da questo adempimento.
Sostanzialmente i due conviventi devono attivarsi per registrare in Comune la propria unione. A tal fine, la coppia deve presentare all'ufficio anagrafe dell'ente locale in cui ha posto la residenza una dichiarazione da cui emerga la volontà di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.
Sono molteplici le modalità con cui far pervenire tale comunicazione agli uffici competenti: la via più semplice è quella di sottoscrivere la dichiarazione direttamente di fronte all’ufficiale di stato civile; in alternativa è possibile effettuare un invio del documento a mezzo fax o tramite posta elettronica, meglio se certificata.
Come primo effetto pratico i due dichiaranti potranno essere iscritti nel medesimo certificato di stato di famiglia.
Inoltre, è finalmente possibile fare chiarezza su un punto importantissimo e tanto discusso: i diritti di cui godono reciprocamente i componenti della coppia nel caso della malattia o del ricovero ospedaliero di uno dei due.
A questo proposito la Legge Cirinnà esplicita al comma 39 del primo articolo, senza lasciare più nessuno spazio al dubbio, che ai conviventi di fatto spetta il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia.
Analogamente, la legge dispone che ai conviventi di fatto spettano i medesimi diritti del coniuge in tutti i casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
Ancora, sussiste la possibilità di nominare il partner come proprio rappresentante, nonchè, in materia di volontaria giurisdizione, come tutore, curatore o amministratore di sostegno.
Non da ultimo, al convivente di fatto che presti stabilmente la propri opera nell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare; purchè, tra i partner non esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Infine, l'articolo 1 al comma 42 della Legge Cirinnà chiarisce esplicitamente che nel caso in cui si verifichi la morte del proprietario della casa di comune residenza, sussiste il diritto del superstite di continuare ad abitare in quella casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni.
I nostri approfondimenti:
Come posso dimostrare la convivenza? Che diritti acquisisco?
Il contratto di convivenza: quello che devi sapere
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Conviventi e coppie di fatto: l'eredità
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