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Lo scioglimento delle unioni civili

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Nella relazioni sentimentali è normale che si possano creare situazioni di contrasto o discussioni che, nei casi più gravi, possono sfociare nell'interruzione del rapporto sentimentale.
Nel nostro ordinamento a seconda di quali soggetti compongono la coppia e del rapporto che lega le due persone, si applicano normative diverse che ne disciplinano tutti gli aspetti.
Prima di parlare di separazione, divorzio o scioglimenti occorre fare una prima distinzione tra coppie sposate, conviventi di fatto e unioni civili.


Per quanto riguarda la crisi del rapporto affettivo possiamo infatti distinguere:
- Coppie sposate: vedranno applicarsi le norme inerenti la separazione, ricomprese nel codice civile, e successivamente la legge 898/1970 c.d. legge sul divorzio
- Coppie conviventi di fatto: la fine della coabitazione fa automaticamente concludere la convivenza di fatto, ma non ha effetti sull'eventuale contratto di convivenza sottoscritto. Quest'ultimo si risolve solo ed esclusivamente in specifiche ipotesi, come ad esempio: un matrimonio o un'unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona ovvero la morte di uno dei due conviventi.
- Coppie unite civilmente: vedranno applicarsi la normativa prevista dalla legge 76/2016 cosiddetta Legge Cirinnà sulle unioni civili.

Tralasciando al momento lo scioglimento del vincolo matrimoniale tramite l'iter ben noto di separazione e divorzio, di particolare interesse è la situazione delle unioni civili.

Lo scioglimento dell'unione civile

Proprio con riferimento alle coppie unite civilmente, la Legge Cirinnà prevede che le parti possano, anche disgiuntamente, manifestare la volontà di sciogliere l'unione civile dinanzi all'ufficiale di Stato civile.

Non occorre pertanto che vengano presentate una o più ragioni o giustificazioni alla base della rottura, né che siano illustrati i fatti che non consentono la prosecuzione della convivenza; la dichiarazione deve essere presentata personalmente, senza poter essere sottoposta a termine o a condizione.

Tale richiesta, effettuata tramite ricorso di parte, ha il vantaggio, rispetto allo scioglimento del matrimonio, di essere più celere e snella, in quanto, viene saltata la fase della separazione e si giunge direttamente al divorzio.

Ciò deriva dal fatto che la Legge Cirinnà richiama esclusivamente la Legge 898/1970 appunto quella che regolamenta il divorzio.

Se la dichiarazione è presentata senza il consenso del compagno, cioè disgiuntamente, deve essere portata a conoscenza del partner a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto o con altro mezzo equipollente, aprendo quella che viene definita la fase amministrativa dello scioglimento.

Dalla dichiarazione effettuata di fronte all'Ufficiale dello Stato civile devono poi trascorrere 3 mesi prima di poter presentare la domanda di scioglimento dell'unione civile con ricorso giudiziale al Tribunale.

Tale lasso di tempo è stato previsto per consentire alla parte di riflettere sulla propria determinazione ed, eventualmente, di mutare il proprio convincimento, come avviene nella fase della separazione, la quale può estinguersi nel caso in cui intervenga la riconciliazione.
È, altresì, possibile sciogliere l'unione utilizzando la procedura della “negoziazione assistita”, in quanto compatibile.

A seguito dello scioglimento del rapporto viene disposta la relativa annotazione nei registri di stato civile.
Lo scioglimento dell'unione restituisce agli ex partner lo stato libero e consente loro di contrarre un nuovo matrimonio o un'altra unione civile.

A tale dichiarazione consegue l'estinzione dei doveri reciproci di coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione derivanti proprio dalla pendenza dell'unione civile.

L'assegno di mantenimento nelle unioni civili

Se le parti propongono domanda di scioglimento dell'unione civile innanzi al tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento dell'unione, il giudice dispone l'obbligo per una delle parti dell'unione di somministrare periodicamente a favore dell'altra un assegno di mantenimento quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni delle parti e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare.

Inoltre tra i diritti che conseguono dalla scioglimento dell'unione, nel caso la parte sia titolare dell'assegno appena descritto, avrà diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dal compagno all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, se non ha contratto una nuova unione.

Ai sensi dell'art. 9 Legge sul divorzio, richiamato dall'art. 1, co. 25, l. n. 76/2016, in caso di morte dell'ex partner spetta al superstite la pensione di reversibilità e nel caso in cui il partner superstite fosse percettore dell'assegno di mantenimento avrà diritto a un assegno periodico a carico dell'eredità, qualora versi in stato di bisogno.

L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 Legge sul divorzio sono stati soddisfatti in un'unica soluzione.

Per approfondire leggi anche:

Unioni civili e cambio di sesso: no allo scioglimento automatico del vincolo



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