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Maltempo: responsabilità e risarcimento dei danni

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La cronaca delle ultime settimane è stata caratterizzata da continue notizie inerenti ai danni generati da eventi climatici di grande importanza, che portano con sempre maggior frequenza a conseguenze quali frane e alluvioni.
Il maltempo, come purtroppo noto, può causare ingenti danni che colpiscono tanto le persone quanto i beni di loro proprietà.
In questi casi, a chi si può rivolgere il cittadino danneggiato per vedere risarcito il proprio danno?


La responsabilità civile derivante da danni da cosa in custodia

L’articolo 2051 del nostro Codice Civile, recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale principio si applica e viene esteso anche agli Enti pubblici, i quali hanno l'obbligo di monitorare e mantenere in funzionamento il proprio patrimonio, il quale viene rappresentato da: strade, fiumi, laghi, acquedotti, argini e tutto ciò che, se correttamente manutenuto, potrebbe impedire ad eventi atmosferici di danneggiare i beni mobili o immobili.
Di conseguenza, se un evento atmosferico causa dei danni alle proprietà dei privati, l'Ente preposto alla manutenzione, se ne assumerà la responsabilità e sarà tenuto a pagare il risarcimento del danno ai propri cittadini.

Tuttavia, come previsto dallo stesso art. 2051, l'Ente pubblico verrà esonerato da tale responsabilità se sarà in grado di dimostrare il caso fortuito, cioè che il danno sia stato causato da un evento straordinario che l'Ente stesso non avrebbe potuto prevedere.
Chiaramente non ogni calamità naturale, per quanto caratterizzata da particolare potenza, può integrare il caso fortuito, in quanto l'Amministrazione Pubblica deve comunque dimostrare che gli impianti erano stati manotenuti correttamente.

La stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 5877/2016 aveva stabilito, con riferimento a una richiesta di risarcimento dei danni a seguito dell'allagamento delle sede della Società ricorrente, la responsabilità del Comune per l’esondazione di un sottopasso perché aveva utilizzato pompe idrovore inadeguate contribuendo di fatto alla realizzazione del danno stesso.

Il Piano di Emergenza Comunale

Ulteriore onere del Comune, a seguito del decreto legislativo 1/2018, cosiddetto Codice della Protezione Civile, è quello di dotarsi di un Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) o di un Piano di Protezione Civile, cioè di una progettazione e organizzazione di tutte quelle procedure che dovranno essere adottate per affrontare un evento calamitoso nel territorio di interesse, partendo dallo studio puntuale del territorio per evidenziare e sottolineare eventuali criticità.

Tra le altre cose, questi strumenti pianificano la dislocazione sul territorio di Aree di Emergenza, ovvero di spazi e di strutture destinati ad uso della Protezione Civile per ospitare la popolazione, eventualmente colpita da eventi calamitosi o per depositarvi le risorse destinate al soccorso.

Queste aree sono suddivise in:

1. Aree di Attesa Sicura: luoghi dove le persone devono recarsi nei primi istanti successivi a un evento calamitoso e dove sarà garantita l’assistenza alla popolazione nei primi istanti successivi all’evento. Si tratta di piazze, vie o parcheggi, distribuite su tutto il territorio comunale non soggette a rischio, facilmente raggiungibili a piedi dai cittadini e dai mezzi di soccorso;

2. Aree di Ricovero: luoghi in grado di accogliere strutture ricettive per garantire assistenza e ricovero a coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli e individuate in aree non soggette a rischio, nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive.

3. Aree di Ammassamento: centri di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso.

La redazione del Piano di Emergenza Comunale, divenuta obbligatoria a seguito della Legge 100 del 2012, a distanza di 10 anni evidenzia che, nel luglio 2022, degli 8.051 Comuni delle Regioni italiane, l’88% disponeva di un Piano di Emergenza, evidenziando carenze di piani di prevenzione in Regioni ad alto rischio quali la Sicilia al 49%, Sardegna al 79% e la stessa Lombardia al 78%. (fonte: Dipartimento della Protezione Civile Piani di protezione civile comunali: dati di dettaglio )

Lo stato di calamità naturale

In caso di eventi di particolare rilevanza e particolarmente devastanti i Comuni interessati, impossibilitati ad intervenire con le sole proprie forze, possono richiedere lo stato di calamità naturale.
Tale richiesta, inviata tramite il Presidente della Regione, è volta a sollecitare l'intervento del Governo per finanziare e intervenire nei luoghi interessati.

In questo caso il Governo centrale provvederà allo stanziamenti di fondi per la ricostruzione, il risarcimento e la normalizzazione della situazione, sostituendosi di fatto agli Enti locali.

Quando il Comune non paga?

Da ultimo si evidenzia che in alcune situazioni l'Ente pubblico non interviene a risarcire il danno provocato da fenomeni naturali, anche gravi:

1. Edifici abusivi danneggiati: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20312/2019, ha stabilito che l’abuso edilizio commesso dal privato aggrava pesantemente gli obblighi a cui è tenuta la Pubblica Amministrazione, con la conseguenza di rescindere il nesso causale tra il bene in custodia della P.A. e il danno subito dal privato possessore del bene abusivamente costruito; sollevando quindi da responsabilità  l'Ente pubblico in riferimento al risarcimento del danno;

2. Mancata pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti: tale dovere viene attribuito dai Comuni ai proprietari dei fondi al fine di limitare, oltre ai rischi sopracitati di frane e alluvioni, quello che è il possibile pericolo di incendi causati dalla incuria nella gestione del verde. Solitamente gli Enti pubblici emettono un'ordinanza con la quale fissano un termine entro il quale il privato deve provvedere alla manutenzione della proprietà privata.
In mancanza, la Pubblica Amministrazione effettuerà i lavori di pulizia, rivalendosi sul proprietario del terreno inadempiente.

L'Ente Locale potrà rivalersi sul privato anche in caso di responsabilità evidenti, come nel caso di cataste di legna franate a valle o ramaglie gettate o abbandonate in valli e corsi d'acqua, seppur in custodia all'ente pubblico.

Per approfondire leggi anche:

Allarme siccità: 'pioggia' di multe per i prelievi abusivi di acqua da fiumi e canali

Scontro tra auto e animali selvatici: responsabilità e risarcimento dei danni

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