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Violenze di gruppo e bullismo: colpevole anche chi assiste

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Grande clamore ha recentemente suscitato una sentenza della Cassazione che ha condannato una giovane ragazza per aver partecipato a una violenza di gruppo nei confronti di un disabile, rendendo vana la tesi difensiva che la partecipazione della giovane fosse indiretta e solo come spettatrice, senza prendere parte materialmente agli atti di bullismo.

Nel caso di specie, trattato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32503, i giudici hanno dovuto confrontarsi con degli abusi subiti da un ragazzo disabile da parte di una decina di persone.


Questo episodio di violenza, inoltre, come sempre più spesso capita, è stato ripreso con l'utilizzo di un cellulare e postato in rete, diventando oggetto di condivisioni anche sui social, tant'è che sono stati infatti i genitori della persona offesa a individuare il video e a rivolgersi ai carabinieri.

Punto centrale e peculiare del video, che ha rappresentato l'oggetto della decisione della Suprema Corte, riguardava la situazione giuridica di una ragazza, presente a uno degli episodi, che durante la commissione della violenza, esclama: "Troppo forte raga, quell'altro gli sta facendo pure il video".

Proprio la giovane ha subito il processo penale vedendosi imputata con l'accusa di stupro di gruppo, per quanto materialmente la stessa non avesse partecipato alla commissione del reato.
Proprio questa è stata la linea difensiva dell'avvocato della ragazza, il quale ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che il comportamento della sua assistita non fosse di istigazione all'abuso e alla commissione del reato, ma piuttosto una mera adesione morale a un progetto criminoso altrui e come tale irrilevante sotto il profilo penale.

La presenza equiparata alla partecipazione

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto inammissibile il ricorso depositato dal difensore in quanto "diversamente da quanto riportato dalla contestazione provvisoria, l'indagata è chiamata a rispondere non di concorso in violenza sessuale di gruppo, ma di violenza sessuale di gruppo".

Tale decisione deriva proprio dall'interpretazione ormai costante che la Corte fa dell'art. 609 octies c.p., che punisce nello specifico la violenza sessuale di gruppo, secondo cui per l'integrazione del reato oltre all'accordo della volontà dei compartecipi al delitto, è necessaria anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale.

In altri termini, la realizzazione di un contributo "morale", da parte del concorrente che non realizza l'azione tipica, sul luogo e nel momento del fatto costituisce una condotta di "partecipazione" punita direttamente ai sensi dell'art. 609-octies c.p.

Da ultimo, per la Corte, la giovane pronunciando quella frase non solo non si è dissociata dalla condotta realizzata dal branco, ma ha rafforzato nei confronti del medesimo, l'intento di utilizzare violenza alla persona offesa portatore di deficit cognitivo, condannando la stessa al pagamento delle spese processuali e confermando l'obbligo di firma deciso con ordinanza dal tribunale di Catanzaro del 29 marzo.

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