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Limiti al riscaldamento 2022: via ai controlli ma nessuna multa ai trasgressori

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Con il Decreto n. 383/2022, il Ministero per la Transizione Ecologica ha reso noti, per ciò che riguarda il riscaldamento, i limiti temporali e di temperatura massima, che si devono rispettare per favorire il risparmio energetico in base al Piano nazionale di contenimento dei consumi.
Una misura per razionalizzare i consumi anche di fronte alla difficoltà di approvvigionamenti di gas proveniente dai Paesi dell'Est.


Le uniche eccezioni previste riguardano, tra le altre: ospedali, case di riposo, asili nido e scuole materne. Tutti gli altri edifici, case private e condomini, sono sottoposti ai limiti e nello specifico, per quanto riguarda la temperatura dei termosifoni, la nuova legge ha stabilito come soglia massima quella di 19 gradi, con un margine di tollerabilità di 2 gradi, per un massimo di 21 gradi.

La normativa inoltre ha ridisegnato la cartina dell'Italia, suddividendo il territorio in 6 diverse zone climatiche, prevedendo per ciascuna di esse tempistiche per l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento:

1) Zona A: ore 5 giornaliere accensione dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere accensione dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere accensione dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere accensione dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere accensione dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.

Anche in questi casi sono previste delle deroghe per accensioni e spegnimenti in caso di situazioni climatiche molto avverse o molto favorevoli.



Nel decreto si parla anche di controlli, ma all'intero delle abitazioni private o in condominio come possono essere effettuati e soprattutto da chi?

Generalmente il condominio prevede un sistema di riscaldamento di tipo centralizzato: in pratica, tutti i condòmini si avvalgono di una caldaia comune e grazie al sistema di contabilizzazione del calore, si possono calcolare i consumi individuali per la ripartizione, corretta, dei costi. Questo è possibile, in quanto, sia la caldaia centralizzata che i termosifoni presenti nei singoli appartamenti sono muniti di valvole termostatiche che consentono di risalire in modo preciso ai consumi di ciascun proprietario.

Il compito di controllare il rispetto della normativa, invece, non è demandato all'amministratore di condominio, bensì, secondo il Decreto all'autorità competente secondo le modalità previste da altri decreti ovvero la legge n.192 del 19 agosto 2005 e il d.p.r n.74 del 2013.
In sintesi, i controlli vengono demandati al Comune, il quale potrà avvalersi di ispettori dotati delle competenze certificate, come ad esempio i tecnici accreditati al rilascio delle certificazioni energetiche.

Si tratta ovviamente di un controllo che potrà avvenire solo a campione e nel caso di condomini con riscaldamento centralizzato, potrebbe essere più semplice, in quanto l’amministratore potrà fornire delucidazioni sul funzionamento dell’impianto comune e favorirà il rilevamento dei dati giornalieri di consumo.

Non sono previste sanzioni

Il decreto emesso dal Ministero della Transizione Ecologica si basa soprattutto sul buon senso dei cittadini. Infatti, al momento, non sono previste sanzioni specifiche per chi non rispetta le misure decise dal Governo, al di là ovviamente di vedersi recapitare con buona probabilità una bolletta decisamente elevata.
Da quanto si evince dal Decreto, con riferimento al D.L. 19 agosto 2005, n. 192 i proprietari, i conduttori o gli amministratori di condominio sono responsabili del controllo e manutenzione degli impianti, nulla rileva in merito al mancato rispetto delle nuove norme su giorni e temperature consentite.
Si punta, pertanto, alla sensibilizzazione dei cittadini, cercando di modificare le abitudini di ognuno con il fine di consumare meno risorse, anche in un'ottica di transizione energetica verso forme più sostenibili.

Per approfondire leggi anche:

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