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Scontro tra auto e animali selvatici: responsabilità e risarcimento dei danni

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La Cassazione chiamata a esprimersi su uno scontro tra l’auto della donna e un animale selvatico avvenuto su una strada comunale nel territorio di Reggio Emilia dove un capriolo, probabilmente disorientato e perso tra i campi adiacenti la strada, si immetteva improvvisamente sulla carreggiata.
Poiché l’auto della Signora riportava dei danni importanti, la donna promuoveva l’azione finalizzata al risarcimento avanti il Giudice di Pace competente, citando in giudizio l’Ente locale responsabile della strada dove si era verificato il sinistro ai sensi dell’articolo 2051 c.c..


Nonostante al primo grado di giudizio trovasse accoglimento la domanda risarcitoria dell’attrice, tuttavia il Tribunale, in esito al giudizio di impugnazione, escludeva la responsabilità del Comune, osservando che «pur rispondendo la Pubblica Amministrazione, proprietaria della strada, secondo l'art. 2051 c.c., si è trattato di un evento statisticamente improbabile e imprevedibile, non essendo stato provato che la strada fosse interessata da un elevato numero di attraversamenti di fauna selvatica, tale da imporre una segnaletica di pericolo» per avvertire gli automobilisti.

Cartelli di pericolo attraversamento animali

Pertanto la Signora promuoveva il ricorso in Cassazione, rammostrando le proprie lamentele e sostenendo come unico motivo a fondamento della pretesa risarcitoria la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697, c.c.: per parte ricorrente il Tribunale avrebbe effettuato una ricostruzione erronea del nesso causale tra l’evento e il danno, concentrando il ragionamento sulla portata eziologica dell’assenza di segnaletica stradale di pericolo attraversamento animali.

Gli Ermellini esaminavano la fattispecie e decidevano con sentenza n. 28099 del 14 ottobre 2021, ritenendo il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

L'accertamento del caso fortuito

In particolare il ragionamento della Suprema Corte ruota intorno all’articolo 2051 del codice civile, che individua un criterio d'imputazione che prescinde dalla colpa del custode e che opera sul piano oggettivo: in particolare deve essere accertato il rapporto causale tra la cosa stessa e l'evento dannoso, individuando eventualmente la ricorrenza del caso fortuito quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale.

Ad esempio la Corte di Cassazione n. 2477 del 01.02.2018 aveva ritenuto responsabile l'ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata, escludendo il caso fortuito.

Tuttavia la fattispecie in esame è differente in quanto richiedeva l’accertamento degli estremi del caso fortuito ossia dell'obiettiva imprevedibilità ex ante dell'immissione nella carreggiata dell'animale (quale fenomeno generale), e se tale immissione conservasse, al momento del sinistro, i connotati di eccezionalità e inevitabilità, anche per quel conducente, cioè, in quella specifica circostanza.

In conclusione la Corte ha ritenuto che, al di là dei riferimenti agli obblighi di segnaletica, l'immissione improvvisa nella sede stradale dell'animale era statisticamente e dunque oggettivamente imprevedibile; per questo motivo gli Ermellini hanno ritenuto impossibile addebitare la responsabilità al Comune di Reggio Emilia per il risarcimento dei danni riportati dall'automobilista che con la propria vettura ha centrato l'animale.

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