I segnali stradali escludono la responsabilità oggettiva della Provincia per l'incidente stradale.
Un uomo torinese, in seguito alla caduta dalla propria moto, chiedeva il risarcimento danni alla Provincia, in quanto affermava che la curva che stava percorrendo appartenesse a una strada gestita dall’ente e non fosse stata segnalata correttamente.
Il ricorso presentato veniva rigettato sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello in seguito alla disposizione di una c.t.u., dalla quale non risultava, anche in relazione ai limiti di velocità vigenti, che la curva in questione presentasse un livello di pericolosità tale da richiedere segnali stradali ulteriori rispetto a quelli già apposti dall’ente (segnale di doppia curva pericolosa; due delineatori modulari bianchi e neri; adeguata manutenzione del fondo stradale; delimitazione della carreggiata e dell’asse stradale con linee di colore bianco).
Il danneggiato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, invocando inoltre la responsabilità oggettiva della Provincia.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17658/2019, depositata il 2 luglio, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in quanto l’ente proprietario della strada deve provvedere all’apposizione della segnaletica indicata e se, quest’ultima è conforme a quanto prescritto dal legislatore, come nel caso in oggetto, il nesso di causalità tra il pericolo, controllato dal custode, e il verificarsi dell’incidente è interrotto e la responsabilità andrà a ricadere sul motociclista che, nonostante la segnalazione del pericolo della curva, con la sua condotta, non ha evitato la determinazione dell’evento.
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