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Diritto di regresso per il genitore che ha sostenuto in via esclusiva le spese per il figlio

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Padre condannato a corrispondere 60.000€ per non aver concorso alle spese per il figlio minore.

È la Corte di Cassazione ad affermare con ordinanza n. 16404/2019, depositata il 19 giugno, che se le spese per il figlio sono state a carico di un unico genitore fin dalla nascita, quest’ultimo ha il diritto a chiedere il rimborso delle spese sostenute all’altro genitore.

La madre del minore ha proposto ricorso ex art. 148 c.c., a causa del mancato versamento dell’assegno di mantenimento nei confronti del figlio, davanti al Tribunale di Tivoli.
Il Tribunale, al termine di un’attenta analisi, ha quantificato l’assegno di mantenimento dovuto dal padre in € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l’ha condannato a corrispondere all’ex moglie una somma complessiva pari a € 60.000,00.

Il padre propone così ricorso in Cassazione, la quale respinge il ricorso affermando che, nel caso in cui sia solamente un genitore a sostenere le spese per il figlio, a questi spetta il diritto di agire in regresso nei confronti del genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali, e conferma la condanna a corrispondere nei confronti della moglie la somma complessiva pari a € 60.000,00 così ripartita: 10.000,00 a titolo di rimborso spese di mantenimento sostenute in via esclusiva dalla madre fin dalla nascita, mentre il resto per il risarcimento danni a lei arrecati.

Per approfondire leggi anche:

Crisi coniugale: quali sono le spese risarcibili?

Cassazione: va restituito l'assegno di mantenimento per i figli indipendenti

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