Nel corso del solo 2019 Regione Lombardia ha dovuto sborsare oltre 600.000 euro in risarcimento danni all'agricoltura e far fronte a 128 incidenti stradali causati da cinghiali; dopo le ultime sentenze la Regione corre ai ripari autorizzando gli abbattimenti tutto l'anno anche nelle ore notturne.
La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 20 aprile 2020 n. 7969, ha statuito che nell’azione di risarcimento danni cagionati da animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva appartiene, in via esclusiva, alla Regione, poiché titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, come anche delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
E' per questo che, tra gli altri, un uomo aveva agito in giudizio verso la Regione con lo scopo di ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito dello scontro con un cinghiale su una strada pubblica.
La domanda veniva accolta sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale; la Regione di conseguenza presentava ricorso per Cassazione lamentando l’errata individuazione dell’ente passivamente legittimato a rispondere dei danni.
Gli orientamenti giurisprudenziali.
Dopo aver individuato i parametri normativi, la giurisprudenza della Corte si è allineata sull’orientamento interpretativo secondo il quale il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, bensì solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente.
Tale ricostruzione ha inizialmente rinvenuto nella Regione l’ente pubblico responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie e questo anche nel caso in cui la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province.
Successivamente sono state operate una serie di specificazioni: ciò che si richiedeva in ogni caso era comunque l’individuazione di un comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico, ma si è affermato che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla Regione ma deve in realtà essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione a cui siano stati affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente.
Il principio di diritto applicato.
Il collegio, nel confermare la decisione presa dai Giudici di merito, espone i relativi principi di diritto: “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano nel patrimonio dello Stato il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività da altri enti; la Regione potrà eventualmente rivalersi nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.
I cinghiali vengono pertanto considerati un vero e proprio pericolo sia per le coltivazioni sia per la sicurezza dell’uomo, è proprio per questo motivo che la Regione Lombardia ha concesso la possibilità di effettuare la caccia di selezione al cinghiale durante tutto l’anno anche nelle ore notturne.
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