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"Mia moglie mi tradisce": condannato per calunnia e diffamazione

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Marito denuncia il presunto tradimento della moglie: quello che emerge dalla sentenza del 04 maggio del 2020 n. 13564 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è che le accuse infondate ledono la reputazione della persona all’interno della comunità di riferimento. 


Il caso. Un uomo aveva falsamente accusato la sua ex moglie di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra persona diffondendone la notizia all’interno della comunità; proprio per questo motivo veniva condannato per il reato di diffamazione ex art. 595 comma 3 c.p. e art. 368 c.p. sia dal Tribunale di Taranto sia dalla Corte d’Appello di Lecce.

L’imputato con il mezzo di impugnazione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Taranto, denunciava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati sotto il profilo oggettivo e soggettivo, lamentando inoltre la mancanza di una lesione effettiva della reputazione della ex moglie.

La Corte di Cassazione, confermando la decisione dei Giudici di merito, sottolineando la piena attendibilità della persona offesa, suffragata peraltro dalle dichiarazioni confermative del figlio e del fratello, ponendo in rilievo l'insussistenza o l'irrilevanza delle addotte criticità e rilevando l'inidoneità delle dichiarazioni dell'imputato a sorreggere la versione difensiva, potendosi desumere da quelle dichiarazioni ulteriori elementi di conferma della tesi accusatoria, rileva da un lato la sussistenza della calunnia a causa della proposizione nei confronti della ex moglie di accuse infondate, quale mero strumento di reazione alla denuncia di quest’ultima, prospettate in termini volutamente diversi da quanto accaduto realmente e dunque non spiegabili soggettivamente sulla base di diversi apprezzamenti del reale e dall’altro lato anche la sussistenza della diffamazione aggravata.

L’accertamento della diffamazione aggravata deriva dall’addebito, nei confronti della ex moglie, di aver intrattenuto una relazione extra-coniugale con un altro uomo; questo consiste in un elemento idoneo a vulnerare non l’opinione che la persona offesa ha di sé, ma l’apprezzamento da parte della comunità di riferimento dell’insieme dei valori e delle qualità che la vittima esprime, quale sintesi della sua dignità personale.
A questo apprezzamento da parte della comunità si correla la lesione dell’altrui reputazione che va ad integrare il reato di diffamazione.

In conclusione l’imputato deve essere condannato per diffamazione aggravata e calunnia per aver accusato l’ex moglie di aver avuto una relazione con un altro uomo, in quanto si tratta di accuse infondate che ledono la reputazione della donna.
Per quanto concerne il reato di diffamazione aggravata, che consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni o della multa fino a € 2065,00.
Per quanto concerne, invece, il reato di calunnia la pena edittale prevista è quella della reclusione da due a sei anni.

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