Dal 15 giugno è possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, in proporzione alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa del coronavirus rispetto all'anno precedente; una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo a fondo perso, l’Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo a fondo perso, l’Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.
A CHI SPETTA:
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Ecco i requisiti:
a) 1° REQUISITO: conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di compensi o ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
(Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede).
b) 2° REQUISITO: Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
A titolo esemplificativo:
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
A CHI NON SPETTA:
Il contributo a fondo perso non spetta nei seguenti casi:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
LA MISURA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERSO:
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono ≤ ad € 400.000,00;
15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono ≥ ad € 400.000,00 e ≤ ad € 1.000.000,00;
10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono ≥ ad € 1.000.000,00 e ≤ ad € 5.000.000.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono ≤ ad € 400.000,00;
15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono ≥ ad € 400.000,00 e ≤ ad € 1.000.000,00;
10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono ≥ ad € 1.000.000,00 e ≤ ad € 5.000.000.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L’ISTANZA:
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020 e saranno soddisfatte fino al raggiungimento del tetto previsto di 6,2 miliardi di euro.
Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020 e saranno soddisfatte fino al raggiungimento del tetto previsto di 6,2 miliardi di euro.
Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto.