Novità

Assegno divorzile: nel conteggio anche gli anni di convivenza

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Assegno divorzile: nel conteggio anche gli anni di convivenza" su Spreaker.

Con la storica sentenza n. 35385 del 2023 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno decretato che in sede di commisurazione dell'assegno divorzile il giudice chiamato a pronunciarsi sul quantum debeatur debba altresì tener conto del periodo di convivenza intrapresa dai coniugi prima del matrimonio e non limitarsi meramente al calcolo basato sugli anni di vincolo matrimoniale.


Il rapporto matrimoniale è sicuramente un insieme delicato di scelte condivise e di compromessi. Normalmente, infatti, il ménage familiare è il risultato di una comune volontà dei coniugi e gli eventuali sacrifici che uno dei due partner può aver dovuto sopportare durante il matrimonio, potrebbero presentare il conto durante la fase di separazione e successivo divorzio.

Primariamente, quindi, occorre capire come vanga calcolato l'assegno al coniuge economicamente più debole a seguito della crisi della coppia.
Innanzitutto, occorre precisare che esistono 2 tipologie di assegni, da non confondere in quanto hanno scopi e requisiti diversi:

1. L' assegno di mantenimento, previsto a seguito della separazione: dato al coniuge economicamente più debole, solo nel caso in cui vi sia una provata sproporzione reddituale, allo scopo di garantire lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale;

2. L' assegno divorzile, previsto a seguito del divorzio e che sostituisce quello di mantenimento: dato al coniuge solo se vengano provate determinate condizioni, come la sperequazione dei redditi e l'impossibilità oggettiva di mantenersi da sé, in quanto non mira a ripristinare il precedente tenore di vita, ma solo a dare il necessario per garantire un'esistenza dignitosa.

Inoltre, proprio per definire l'equo ammontare dell'assegno di divorzio, i Tribunali devono prendere in considerazione anche il sacrificio alla propria carriera, effettuato durante la vita matrimoniale, da parte del coniuge economicamente più debole che sia avvenuto in modo condiviso e concorde tra gli sposi.
Sacrificio che avrà sicuramente permesso all'altro coniuge di dedicarsi totalmente al proprio lavoro e che conseguentemente deve essere valorizzato in termini di contributo alla conduzione familiare.

Sino alla recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 35385/2023, i Giudici consideravano per la determinazione dell'emolumento solo la durata del matrimonio, proprio perché tale dicitura è prevista dalla cosiddetta Legge sul Divorzio, L. n. 898/1970, rendendo del tutto irrilevante il periodo di convivenza di fatto o more uxorio eventualmente trascorso tra i coniugi, prima del fatidico "Sì".

La Cassazione specifica che la legge sul divorzio del 1970 non poteva far riferimento a questo parametro poiché la convivenza di fatto, non era ancora regolata dalla legge.
Oggi invece è un fenomeno diffusissimo e deve essere necessariamente preso in considerazione, in quanto manifestazione di un costume sempre più radicato e tendenzialmente equiparato rispetto alle relazioni tradizionali fondate sul matrimonio.

La Corte sottolinea comunque che non qualsiasi convivenza prematrimoniale può far scaturire il diritto all'assegno e di conseguenza alla determinazione del suo ammontare, bensì, sulla base del caso esaminato dai Giudici, solo quelle che si siano protratte nel tempo e che abbiano comportato un consolidarsi nella divisione dei ruoli domestici capace di creare “scompensi” destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire.

“Proprio la scelta della coppia di dare stabilità ulteriore all’unione di fatto attraverso il matrimonio, che rappresenta il fatto generatore della disciplina dell’assegno divorzile, vale a rendere giuridicamente rilevante qual modello di vita, la convivenza di fatto o more uxorio, adottato nel periodo precedente il matrimonio”.

La Corte conclude sottolineando che con tale ulteriore elemento da prendere in considerazione non si vuole anticipare l'insorgenza dei fatti costitutivi dell'assegno divorzile, il quale può nascere esclusivamente dopo il matrimonio, bensì di consentire che il giudice, nella verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’emolumento, tenga conto anche delle scelte compiute dalla stessa coppia durante la convivenza prematrimoniale, quando emerga una relazione di continuità tra la fase di fatto di quella medesima unione, nella quale proprio quelle scelte siano state fatte, e la fase giuridica del vincolo matrimoniale.
Infatti nel caso di specie, la coppia aveva avuto un figlio con conseguente rinuncia all’attività lavorativa da parte del coniuge richiedente l’assegno divorzile.

Per approfondire leggi anche:

Registrare la convivenza: come e perchè

Il contratto di convivenza: quello che devi sapere

La nuova natura dell'assegno divorzile

Come posso dimostrare la convivenza? Che diritti acquisisco?

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo