Nel Decreto Legge n. 7/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 il 30 gennaio 2021, è contenuta la proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché l’ulteriore proroga delle modalità di esecuzione delle pene, a causa dell’emergenze epidemiologica che sta affliggendo il mondo intero.
Rispetto al precedente termine, fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021, i contribuenti possono per un altro mese “rimanere tranquilli”, in quanto vengono prorogati i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e rettifica.
Pertanto l’invio delle cartelle rimarrà sospeso così come il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da avvisi di pagamento, cartelle di pagamento e avvisi di accertamento di competenza dell’Agente di riscossione.
Tale sospensione ricompre anche l’attività di notifica sia di nuove cartelle sia degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, pensioni e trattamenti assimilati.
Ciò sta a significare che, fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non dovranno essere sottoposte a vincoli di indisponibilità e il terzo pignorato, in caso di assegnazione della somma da parte del Giudice dell’esecuzione, è obbligato a renderla fruibile al debitore.
Il decreto legge, inoltre, in primo luogo prevede che per gli atti già notificati non saranno dovuti né gli interessi per il ritardo nel pagamento né gli interessi per il ritardo nell’iscrizione a ruolo, in secondo luogo, invece, modifica i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, prorogandoli di quattordici mesi. La proroga ha pertanto ad oggetto:
- le dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972);
- le dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 917/1986;
- le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale previste dall'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973.
Un’altra novità fondamentale consiste nella sospensione, fino al 28 febbraio 2021, delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a euro cinquemila.
Infine il decreto legge 7/2021, allo scopo di contenere e limitare le conseguenze in ambito carcerario dovute dal Covid-19, proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, le disposizioni che consentono la concessione, ai condannati ammessi al regime di semilibertà, di licenze premio di durata straordinaria, il riconoscimento, a specifiche categorie di condannati, di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare.
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