A seguito alle consulenze tecniche d'ufficio come deve comportarsi il Giudice? La domanda sorge spontanea dopo alcune interpretazioni della Cassazione chiamata ad esprimersi su alcune decisioni del Giudice che andavano in contrasto con quanto espresso dai consultenti tecnici.
La Corte di Cassazione infatti, ha confermato in più occasioni la possibilità del giudice di discostarsi dall’esito della consulenza tecnica di ufficio purchè la decisione sia sempre motivata.
Ad esempio, in materia di responsabilità medica, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte nell’Ordinanza n. 200/2021, depositata il giorno 11 gennaio 2021, ha affermato che naturalmente il Giudice di merito può disattendere le risultanze della CTU, ma deve motivare in ordine agli elementi di valutazione adottati nonché gli elementi probatori utilizzati per la decisione, specificando altresì le ragioni per cui abbia ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
L’ordinanza appena richiamata si allinea alla precedente Cassazione Civile n. 28073/2020 del 9 dicembre 2020.
Analogamente, in un altro contesto riguardante questa volta i diritti reali, gli Ermellini, con Ordinanza, n. 18956/2021, depositata il 5 luglio, hanno ribadito che il giudice non può ignorare le risultanze della CTU, pur avendo la facoltà di discostarsi da essa.
Il giudice peritus peritorum
Infatti la selezione degli esiti di una CTU attiene alle facoltà del giudice, peritus peritorum, che può non richiamarli in sentenza perché non convincenti.
Tuttavia il medesimo Giudice è tenuto a dare atto dell’espletamento della consulenza come fatto storico, altrimenti minando la solidità della motivazione; in altri termini non è consentito ignorare o negare la consulenza tecnica d’ufficio come se non si fosse mai verificata.
L'applicazione della CTU in diritto di famiglia
Alla luce di queste pronunce, verifichiamo l’applicazione nel processo civile inerente la famiglia e i minori, cogliendo l’occasione per vagliare il ruolo svolto dal CTU in materia.
Tendenzialmente l’avvocato che si occupa di diritto di famiglia e di diritto minorile adotta con una certa cautela la decisione di domandare in via istruttoria l’intervento di una consulenza tecnica.
Infatti il CTU interviene in un contesto delicato e personalissimo, analizzando e sondando le attitudini soggettive dei componenti il nucleo familiare, perciò, in questi casi all’avvocato familiarista spetta il difficilissimo compito di valutare se costituisca la migliore forma di tutela del supremo interesse del minore domandare l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio, eventualmente affiancato da un CTP.
Anche in materia di famiglia il Giudice può accogliere o rigettare le conclusioni del CTU, autonomamente oppure stimolato dal consulente tecnico di parte, qualora emergano ad esempio vizi logici, contraddizioni o inesattezze nella relazione del consulente d'ufficio. Vediamo meglio la procedura ex art 61 c.p.c. ss e 191 c.p.c. ss per la nomina del CTU, del CTP, oltre alla prassi adottata nei Tribunali.
Cos’è la CTU in materia di diritto di famiglia?
Si tratta di una consulenza tecnica di natura psicologica, svolta solitamente da uno psicologo, da uno psicoterapeuta o da uno psichiatra, disposta per scelta del Giudice o di parte.
Essa consiste nella valutazione della realtà quotidiana del nucleo familiare, spesso coinvolto in un processo di separazione della coppia di genitori.
L’obiettivo della consulenza tecnica è consentire al Giudice di decidere la migliore soluzione di affidamento e collocamento della prole.
Come vengono nominati CTU e CTP?
In sede di udienza di nomina del CTU, Consulente Tecnico d’Ufficio, il giudice conferisce formalmente l'incarico a un esperto di sua fiducia.
Nella medesima occasione vengono nominati, se le parti lo ritengono, anche i CTP, Consulenti Tecnici di Parte, che hanno la funzione di collaborare con il CTU.
Contestualmente il Giudice formula il cosiddetto quesito peritale a cui il CTU dovrà dare risposta in esito alle indagini accuratamente svolte.
Nelle situazioni ottimali, in cui le condizioni relazionali tra i soggetti interessati lo consentano, la collaborazione dà luogo ad una vera e propria consulenza collegiale, dove i professionisti nominati lavorano congiuntamente nell'interesse dei minori coinvolti.
Come viene formulato un quesito per il CTU in materia di famiglia?
Ecco un esempio di quesito: Previo esame degli atti e audizione dei coniugi, sottoposti gli stessi a test psicoattitudinali nonché ad altro tipo di esame ritenuto utile, anche di carattere medico, osservati altresì i minori, nel caso in cui fosse necessario e sottoposti gli stessi a tutte le indagini ritenute necessarie e, infine, espletato ogni opportuno approfondimento, anche presso terzi, dica il consulente se il regime di visite e di affidamento attuale sia conforme all’interesse dei minori e idoneo a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato continuativo e sereno con entrambi i genitori, indicando, in caso contrario, le opportune modifiche da apportare nell’interesse esclusivo dei minori, evidenziando eventualmente se sussistano motivi tali da sconsigliare un affidamento condiviso, esplicitandone in caso affermativo le ragioni e indicando quali siano le migliori condizioni di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
Come si svolgono le accurate indagini del CTU in materia di famiglia?
Il consulente tecnico d’ufficio svolge una serie di operazioni articolate e calendarizzate. Ad esempio, il Protocollo adottato dal Tribunale di Milano dispone:
- 4 colloqui individuali, 2 per ciascun genitore;
- 2-3 colloqui con la coppia;
- 2 colloqui/incontri individuali con il minore;
- Incontri individuali con gli adulti e con il minore per la somministrazione dei TEST;
- Incontri congiunti: padre-figlio; madre-figlio; genitori-figlio;
- Incontri con eventuali altri componenti significativi della famiglia allargata;
- Incontri con operatori che possono fornire informazioni utili (insegnanti, operatori sociali, medici etc.);
- 2 visite domiciliari, se ritenuto necessario, presso entrambe le abitazioni dei genitori;
- un incontro di restituzione con la coppia;
- un incontro di restituzione con il minore, ove l'età e la situazione lo consenta;
- un incontro di confronto e discussione con i CCTTPP, ove il clima lo consenta;
Al termine delle indagini l’esperto è tenuto a depositare presso la Cancelleria del Tribunale la propria relazione in risposa al quesito, oltre, eventualmente, alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte ed una valutazione su queste ultime.
Quali effetti produce la CTU?
Le conclusioni del CTU, se accolte dal giudice, intervengono necessariamente nell’assetto emotivo-relazionale dei minori coinvolti.
Proprio per questo motivo le valutazioni dell’esperto devono essere molto ben ponderate e scientificamente fondate; pertanto è bene che il CTU espliciti al Triubunale i limiti e le difficoltà incontrate nel corso del proprio studio, eventualmente integrando le ipotesi alternative proposte dai colleghi CTP.
Inoltre l’esperto è obbligato a depositare in allegato alla relazione tutta la documentazione utilizzata nel corso delle indagini, come ad esempio i verbali dei colloqui, le registrazioni audio-video, i protocolli dei TEST etc...
Alla luce della relazione redatta dal CTU, come già anticipato, il Giudice può decidere di accogliere o di rigettare le conclusioni dell’esperto; in questa seconda ipotesi il Tribunale ha l’obbligo, come rammentato dalle ultime pronunce della Cassazione, di argomentare adeguatamente e logicamente i motivi per cui il supremo interesse dei minori trova piena tutela nella scelta di disattendere la CTU.
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