Novità

CTU su famiglie e minori: le nuove linee guida del Tribunale da scaricare

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Il 6 ottobre 2021 sono state sottoscritte le nuove indicazioni operative per le CTU su famiglia e minori in adozione presso il Tribunale di Milano.
Queste Linee Guida per lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio sono state siglate di concerto tra il Tribunale del capoluogo lombardo, in persona del Presidente Dott. Bichi e della Presidentessa della sezione nona civile Dott.ssa Cattaneo, dagli ordini degli avvocati e dei medici di Milano, dall’ordine degli psicologi della Lombardia, dalle università Statale e Bicocca, oltre che dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile.


Le istituzioni coinvolte hanno lavorato all’elaborazione di un metodo ottimale per l'espletamento della CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate.
Le buone prassi contenute nel documento sono state studiate nel rispetto della autonomia scientifica e professionale di tutti i professionisti coinvolti e ferma l'autonomia valutativa del giudice nell'attività giurisdizionale.

Gli obiettivi delle Linee Giuda

Nello specifico il documento si propone di perseguire le seguenti finalità:

• rispondere adeguatamente al quesito del giudice,
• rispettare il contraddittorio,
• redigere un documento intelligibile nel rispetto dei tempi processuali,
• tener conto della normativa sulla privacy,
• rispettare la dignità ed i diritti delle persone esaminate,
• soprattutto, porre al centro il migliore interesse del minore.

Nomina di CTU e CTP

Allo specifico rilievo processuale del CTU e del CTP nel processo civile abbiamo dedicato apposito approfondimento, rivolto soprattutto agli avvocati che si occupano quotidianamente di diritto di famiglia e di diritto minorile Diritto di famiglia: il Giudice può disattendere la CTU?.

Le Linee Giuda, nel rispetto delle disposizioni codicistiche, prevedono che venga depositato il curriculum del consulente nominato al quale, in apposita udienza, viene conferito dell’incarico; in particolare il CTU ha la possibilità di svolgere osservazioni relativamente al lavoro da svolgere, oltre che rilevare incompatibilità tali da inficiare sulla propria imparzialità e terzietà.

Qualora nel processo il CTU venga affiancato dal CTP è richiesto alle due figure di collaborare fattivamente in modo tale che il CTP possa presenziare al maggior numero di incontri calendarizzati, pur rimanendo prevalente il superiore interesse del minore al affinché la valutazione si svolga in tempi congrui con le esigenze del caso.

Funzione della CTU su famiglia e minori

La consulenza tecnica d'ufficio ha natura valutativa e non persegue la funzione di condurre alla conciliazione delle parti operando una trasformazione del procedimento giudiziale; tuttavia il consulente può sondare l’esistenza di eventuali margini di negoziabilità delle divergenze interne al nucleo familiare.

Modalità e obiettivi della CTU

Il quesito.
Al CTU viene rivolto un quesito secondo un modello predefinito e da adattare alla situazione specifica, che indichi quali siano le condizioni psichiche dei genitori e dei minori, nonché il legame tra i minori e ciascuno dei genitori.  

"quali siano le condizioni psichiche dei genitori, quali siano le competenze genitoriali degli stessi,  condizioni psichiche dei minori, caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali; esprimersi sugli ostacoli familiari e su opportunità di adottare regimi di affido e collocamento alternativi o percorsi educativi del nucleo".

La figura dei difensori.
Il giudice, al momento del conferimento dell’incarico al CTU, chiede ai difensori di non partecipare alle operazioni peritali, a meno che non sia il CTU stesso a richiedere la loro presenza.

La relazione peritale.
La documentazione finale realizzata dal consulente deve essere sintetica, chiara (il linguaggio del consulente d’ufficio deve essere chiaro e intellegibile anche ai non specialisti) e coerente (tale per cui le conclusioni in risposta al quesito peritale siano consequenziali con le indagini svolte e le deduzioni tratte).

La tutela della privacy.
L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti, essendo strettamente connessa e integrata con l’attività giurisdizionale, comporta l’acquisizione di dati personali delle parti o di terzi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo i principi di liceità, esattezza e pertinenza.

Il perseguimento del miglior interesse per il minore.
L’esame peritale deve essere il meno stressante possibile per il minore, che deve essere informato circa le finalità dell’esame.

Nello specifico il punto 13 e 14 sono dedicati all’ascolto del minore, che deve essere svolto in modalità tali da garantire la maggior tutela della serenità psicofisica del bambino e la genuinità dell’esame.

Si legge innanzitutto che il Giudice può sempre delegare al CTU l'ascolto del minore, dando sempre adeguata motivazione dell'ascolto delegato e non diretto.

Al minore deve essere data informazione delle finalità dell'ascolto e delle eventuali conseguenze della sua opinione e di tale ascolto deve essere redatto separato verbale.

Inoltre di particolare interesse per i professionisti del diritto minorile e di famiglia la previsione per cui i difensori, le parti ed i CTP non possono partecipare all'ascolto del minore, se non espressamente autorizzati dal giudice ai sensi dell'art. 336 bis co 2 e.e; invece la presenza del curatore-difensore è garantita senza necessità di alcuna autorizzazione.

La richiamata disposizione relativa all’ascolto del minore è molto utile al fine di chiarire concretamente le modalità dello svolgimento dell’ascolto del bambino.
Infatti le Linee Guida dispongono espressamente che “per tutelare la serenità psicofisica del minore e la genuinità dell'esame è opportuno che per l'ascolto del minore non sia utilizzato il vetro specchio con impianto citofonico come, invece, indicato nell'art. 38 bis disp. atte.e., visto che il minore deve essere informato dell'uso del suddetto strumento, a meno che non sussistano ragioni assolutamente particolari che verranno esaminate dal CTU o eventualmente sottoposte all'attenzione del giudice”.

Casi di violenza domestica.
Il Tribunale ha mostrato un occhio di riguardo per le CTU disposte in procedimenti inerenti nuclei familiari attenzionati per episodi di violenza domestica, siano essi segnalati o ignote all’AG: in tali situazioni il consulente concorda con il giudice l’opportunità di svolgere incontri tra il componente violento e i suoi familiari.

Infine si segnala che il documento contiene altresì indicazioni di dettaglio sulla verbalizzazione della perizia degli adulti e dei minori, eventualmente eseguibile anche da remoto, nonché alla liquidazione del compenso del CTU.

Per una lettura completa scarica la guida integraleindicazioni operative per CTU su famiglie e minori

Sul tema si suggerisce altresì la lettura di:

L'ascolto del minore

Quando chiedere l'ascolto del minore nel processo civile?

Scuola pubblica o privata: se i genitori litigano decide il bambino

Genitori e figli minori: quando intervengono gli assistenti sociali?

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo