Gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e di diritto minorile si pongono questo quesito ogniqualvolta, in pendenza di un processo civile di separazione o di divorzio, i dissapori tra i genitori siano tali da rendersi necessaria una conoscenza maggiormente approfondita delle dinamiche familiari.
Stando al quadro normativo fornito dal nostro codice civile con gli articoli 315bis, 336bis e 337octies, l’ascolto del minore viene disposto discrezionalmente dal giudice, purchè non appaia manifestamente superfluo.
Tendenzialmente nelle aule del Tribunale Civile vengono sentiti minori che abbiano già compiuto i dodici anni di età, momento a partire dal quale si presume che il soggetto abbia maturato una sufficiente capacità di discernimento.
Quale rilevanza ha l’ascolto del minore nel processo?
Alla luce della granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 7282 del 2010, delle riforme intervenute e delle fonti sovranazionali, l’ascolto è uno strumento diretto a raccogliere le opinioni del minore.
Infatti il bambino ha il diritto di stare in giudizio come parte del processo che lo interessa, luogo in cui al minore deve essere adeguatamente riconosciuta l’opportunità di esprimere i propri interessi, le valutazioni personali legate al conflitto e la portata emotiva del suo vissuto personale.
Ovviamente il bambino deve essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione.
Proprio in virtù della natura dell’ascolto del minore, questo istituto costituisce uno strumento volto a dare spazio al bambino per esprimersi in quanto parte interessata della vicenda processuale; non deve erroneamente essere inteso come uno strumento istruttorio in quanto non svolge la funzione di accertamento di un fatto posto dalla parte alla base delle proprie domande.
Tant’è che processualmente l’ascolto può essere disposto d’ufficio dal giudice o domandato in via preliminare nel ricorso.
Inoltre deve essere chiaro che il soggetto minorenne che viene sentito non può decidere in luogo del giudice, ma ha il diritto di essere sentito proprio affinchè il giudice possa assumere la decisione che si renda più rispettosa del suo stesso interesse.
Talvolta accade comunque che rispettare la volontà del minore costituisca la decisione idonea a far prevalere l’interesse del bambino, come nella fattispecie trattata dal Tribunale di Verona, di cui ci siamo occupati qualche tempo fa in un recente approfondimento .
Il minore ha diritto a un proprio avvocato?
Nella prassi accade praticamente sempre che gli interessi del minore nel processo vengano tutelati dal genitore del bambino o dall’avvocato dello stesso genitore.
Tuttavia l’articolo 4 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la Legge n. 77 del 2003, prevede chiaramente che il minore ha diritto di chiedere, personalmente o tramite altre persone o organismi, la nomina di un rappresentante nel procedimento che lo riguarda quando la legge nazionale priva i detentori delle responsabilità di genitori della facoltà di rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi.
Come si svolge l’ascolto del minore nel processo civile?
Quando le decisioni nell’interesse superiore del minore non possono essere assunte dai titolari della responsabilità genitoriale, allora il giudice può optare per l’ascolto del bambino che sia capace di discernimento.
Secondo gli esperti delle scienze psicologiche, il bambino potrebbe addirittura già essere ascoltato dopo il compimento degli otto anni, perché è stato dimostrato che a quell’età il cervello è già strutturato in modo tale da disporre di un’implicita capacità di critica.
Ovviamente sta all’adulto che conduce l’incontro aiutare il minore ad esprimere se stesso, innanzitutto ponendosi in una posizione di ascolto. Infatti, per il moderno principio del brainet, solo se ci si mette in autentico ascolto del bambino senza pregiudizi o precostruzioni interpretative, il bambino si sintonizza con l’adulto in una modalità attenta e partecipe; per questo motivo gli esperti parlano di coupling interacting brain, cioè di cervelli accoppiati interagenti.
Dal punto di vista strettamente pragmatico e tecnico non esistono Protocolli univoci sulle modalità di svolgimento del colloquio, diversamente da quanto previsto nel processo penale.
In taluni Tribunali Civili l’ascolto avviene in apposite aule dotate di videocitofoni e di specchi, talvolta in presenza degli avvocati dei genitori, talaltra in loro assenza.
Il dato processualcivilistico certo è che l’ascolto del minore può essere condotto in duplice modalità: diretta, cioè condotto in persona dal Giudice, oppure indiretta, cioè delegato a un professionista, ausiliario del giudice, Consulente Tecnico d’Ufficio.
Proprio alla Consulenza Tecnica d'Ufficio abbiamo dedicato un apposito articolo riferito alla possibilità del Giudice di disattenderla .
In tema di CTU si ricorda la sentenza della Corte di Cassazione SS UU n. 1963 del 2005, con cui gli Ermellini hanno invitato gli esperti a non fare diagnosi, ma a descrivere in maniera accurata il funzionamento neuro-mentale della persona.
Ad esempio all’esito di una CTU su una ragazzina, non è stato utile ai fini della decisione del giudice la diagnosi di una quasi-depressione; al contrario, il CTU avrebbe dovuto approfondire le esperienze di vita di quella minore, cercando di comprendere le cause che concretamente scatenavano la sofferenza della bambina per la separazione dei genitori.
In conclusione, stando sia alle fonti normative, sia ai contributi delle neuroscienze, l’ascolto del bambino è prioritario per conseguire il miglior esito processuale perché il benessere del bambino è prioritario su quello dei genitori.
Imparare a ascoltare il minore…come si fa?
Ascolto è empatia tra menti che lasciano spazio al fluttuare dei pensieri.
Per riuscire a comprendere la ragione del disagio del bambino, l’adulto deve osservare nei dettagli ciò che il bambino fa senza dare interpretazioni, ma combinando i dati, cogliendo ciò che emerge senza voler necessariamente codificare la fattispecie in una teoria preconfezionata.
Per approfondire leggi anche:
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