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Pedofilia e immunità del Vaticano: la pronuncia della Corte Europea

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A pochi giorni dalla pubblicazione del rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa in Francia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) si è pronunciata, nel caso J.C. ed altri c. Belgio (ric.11625/17) del 12 ottobre, per la prima volta sulla questione dell’immunità giurisdizionale della Santa Sede per i reati di pedofilia commessi dal clero.
Tale decisione arriva a seguito della class action esercitata da 24 persone di varie nazionalità (belga, francese ed olandese) che sono state vittime, quando erano bambini, di preti pedofili.


CEDU: Legittimo il rigetto dell'azione nei confronti del Vaticano

L'intera vicenda giudiziaria ha inizio nel 2011 quando, 24 persone hanno dichiarato di essere state vittime, in giovane età, di preti pedofili, intentando pertanto un'azione civile collettiva nei confronti dello Stato del Vaticano, dei vertici della Chiesa cattolica in Belgio e delle associazioni cattoliche per richiedere il risarcimento del danno causato dal modo strutturalmente carente in cui la Chiesa cattolica ha affrontato il problema degli abusi sessuali al suo interno.

Le Corti locali, che per prime si sono occupate della questione, si sono ritenute incompetenti per materia, cioè estranee alla natura della controversia e alla tipologia di rapporto giudico oggetto della stessa.
Di conseguenza non si sono mai pronunciate sulla vicenda.

I ricorrenti si sono allora rivolti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) lamentando, tra gli altri, la violazione del diritto di accesso a un organo giurisdizionale; diritto previsto e garantito dall'art. 6, comma 1, CEDU (Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo).

Con la sua decisione – CEDU Sez. III nel caso J.C. ed altri c. Belgio (ric.11625/17) del 12 ottobre – la Corte ha ritenuto che il rigetto effettuato dalle Corti Belghe per incompetenza non fosse né sproporzionato, né irrazionale.

L'immunità giurisdizionale dello Stato del Vaticano

Tale assunto viene giustificato da diverse ragioni, prima fra tutte l'attribuzione allo Stato del Vaticano dell'immunità giurisdizionale, cioè quella particolare condizione, prevista dal diritto internazionale (riconosciuta all'art. 15 Convenzione europea sull’immunità degli Stati e all'art.5 della Convenzione dell’ONU sull’immunità degli Stati e dei loro beni), per la quale uno Stato non può essere assoggettato alla giurisdizione di un altro Stato e questo al fine di promuovere la cortesia e le buone relazioni, attraverso il rispetto della sovranità reciproca dei medesimi.

La Corte EDU, inoltre, sottolinea che la Santa Sede è stata riconosciuta sulla scena internazionale, grazie anche alle numerose relazioni intrattenute con ben 185 Stati nel mondo, come avente tutti gli attributi comuni di un “sovrano straniero” e quindi avente gli stessi diritti e doveri di uno Stato.
Lo stesso Belgio, che intrattiene relazioni diplomatiche con il Vaticano dal 1832, lo riconosce come Stato.

Gli abusi come trattamenti degradanti

Un'ulteriore obiezione sollevata dai ricorrenti riguardava la non applicazione delle restrizioni al diritto di accesso ad un organo giurisdizionale per i casi di torture, trattamenti degradanti ed/od inumani, nei quali potrebbero ben rientrare gli abusi sessuali perpetrati in danno a dei minori.
Tuttavia, in merito a tale punto, la Corte ha sottolineato che i ricorrenti non hanno mai contestato questi trattamenti, bensì la sola e sistemica carenza di adozione di tutele e di misure di prevenzione da parte della Chiesa Cattolica contro gli stessi.

Inoltre, come evidenzia anche la prassi costante e concorde della CEDU, non è lecito affermare che gli Stati non godono più dell'immunità giurisdizionale nei casi relativi a gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario.

Infine l’eccezione prevista dalla Convenzione ONU sulle immunità relativa alle “azioni di indennizzo per lesioni dell’integrità fisica”, si applica solo e soltanto se le stesse si sono verificate sul suolo dello Stato convenuto: nella fattispecie, gli episodi non si sono verificati nel territorio della Santa Sede, bensì in Belgio, perciò anche questo argomento risulta inopponibile.

Nonostante il rigetto della richiesta risarcitoria nei confronti della Santa Sede, le vittime, secondo la CEDU, possono essere indennizzate.
Tale circostanza, chiaramente, sottostà alla presenza nella normativa belga della previsione di altri rimedi applicabili in questi casi; ciò per non privare del tutto le vittime della tutela dei loro diritti.


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