La carriera dell’investigatore privato appare avventurosa e affascinante, perciò è spesso ambita da molti giovani. Sull’intero territorio nazionale sono presenti più di 1.500 agenzie investigative, prevalentemente concentrate nelle maggiori città, come Roma, Milano e Napoli.
E' a loro che spesso si rivolgono privati ed aziende per le indagini più disparate volte alla raccolta di prove che, nel caso, potranno essere portate in giudizio.
Come diventare investigatore privato?
L’investigatore privato opera grazie alla licenza rilasciata dalla Prefettura di competenza ex art. 134 T.U.L.P.S., che autorizza il soggetto allo svolgimento di attività d’indagine, di ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati.
La normativa che regolamenta l’accesso alla professione investigativa è attualmente contenuta nel D.M. n. 269/2010, che ha disciplinato dettagliatamente l’esercizio di questa attività e che ha anche ispirato i legislatori di altri paesi europei.
In particolare l’articolo 5 disciplina il percorso di studi e di formazione necessaria a maturare le competenze utili a intraprendere tutte le diverse tipologie di indagini che possono essere richieste dal cliente.
I requisiti per svolgere la professione di investigatore privato
Come anticipato il requisito necessario allo svolgimento di questo lavoro è aver conseguito la licenza.
Infatti il soggetto che svolga tali attività senza titolo corre il rischio di rispondere penalmente per l’esercizio abusivo della professione, violazione della privacy e atti persecutori.
I requisiti che condizionano il rilascio della licenza sono:
• innanzitutto la cittadinanza italiana o comunitaria e la capacità giuridica,
• non aver riportato condanne penali per delitti non colposi,
• non esercitare pubbliche funzioni e non essere gravati da limitazione della libertà individuale.
Inoltre è richiesto il possesso di un titolo di laurea almeno triennale in Psicologia a Indirizzo Forense, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Scienze dell’Investigazione o corsi di laurea equipollenti.
Ancora, prima di conseguire il titolo, il soggetto è tenuto a collaborare per almeno tre anni presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo della collaborazione espressamente attestato dallo stesso.
Oltre a ciò il futuro investigatore deve aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ovvero aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
Quali tipi di indagine svolge un investigatore privato?
- investigazioni per conto di un privato finalizzate alla raccolta di informazioni, eventualmente necessarie alla tutela di un diritto in sede giudiziaria. Il classico esempio è quello del coniuge che fa pedinare la moglie o il marito che sospetta essere infedele; argomento ben noto all’avvocato familiarista che frequentemente si trova a sfogliare fotografie compromettenti per il coniuge a cui il cliente intende domandare l’addebito della separazione.
Inoltre in questa categoria rientrano anche le indagini patrimoniali richieste dai privati relativamente alla capienza economica del proprio debitore e finalizzate a intraprendere un’azione di recupero crediti con il supporto del proprio avvocato;
- indagini aziendali e commerciali in relazione ad atti illeciti, concorrenza sleale, infedeltà professionale e tutela di patrimonio, marchi e brevetti.
Tale tipologia di investigazione può essere finalizzata a verificare l’affidabilità di persone fisiche o giuridiche, ad accertare fughe di notizie e sottrazione di dati, piuttosto che in ambito laburistico simulazioni di malattie o infortuni;
- indagini assicurative, richieste dai privati o dalle medesime società di assicurazioni, finalizzate a verificare la dinamica dei sinistri al fine di contrastare intenti elusivi o fraudolenti;
- indagini difensive tese all’individuazione e alla raccolta di elementi probatori utili nell’ambito di un procedimento penale.
Con particolare riferimento allo svolgimento delle indagini difensive, l’investigatore opera in qualità di collaboratore del difensore e può compiere atti tipici del processo penale, quali il colloquio non documentato con persone informate sui fatti (art. 391-bis comma 1 c.p.p.) e l’accesso ai luoghi per visionarne lo stato, avendo facoltà di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici ed audiovisivi (art. 391-sexies e 391-septies c.p.p.).
L’attività dell’investigatore è rispettosa della privacy?
Nella pratica l’investigatore, come previsto ex art. 259 del Regolamento d’esecuzione T.U.L.P.S., svolge attività di osservazione statica e dinamica anche a mezzo di strumenti elettronici, riprese video/fotografiche, sopralluoghi e raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso presso Camere di Commercio, Conservatorie dei registri immobiliari, pubblici registri automobilistici e studi notarili.
Il Regolamento Ue sulla privacy ha reso maggiormente stringenti le regole sul trattamento dei dati personali.
Ad esempio, prima di iniziare un’attività di indagine, l’investigatore privato deve ricevere dal committente un apposito mandato scritto da cui si evinca esplicitamente e dettagliatamente l’attività per cui è stato conferito l’incarico, le motivazioni e le finalità.
Inoltre, per quanto concerne i dati sensibili e ipersensibili, quali le informazioni legate alla sessualità o all’orientamento politico del soggetto, questi possono essere trattati dall’investigatore solo per finalità precise e meritevoli, come la tutela di un proprio diritto di pari rango in sede giudiziale o l’esecuzione di investigazioni difensive in pendenza di un procedimento penale.
Utilizzabilità della prova in giudizio
L’attività dell’investigatore privato viene prevalentemente utilizzata in sede giudiziale, sia essa civile che penale. Al termine dell’attività d’indagine, l’investigatore privato stende una relazione investigativa utilizzabile in giudizio, a cui vengono allegate eventualmente le fotografie e i filmati realizzati durante lo svolgimento dell’indagine.
Oltre a questi elementi di prova, gli agenti investigativi che hanno preso parte personalmente allo svolgimento delle indagini possono anche rendere testimonianza in giudizio.
In particolare nell’ambito penalistico, come deciso del Tribunale di Udine con sentenza n. 928 del 13 luglio 2021, sono utilizzabili anche le dichiarazioni dell'indagato fatte all'investigatore privato.
Infatti i giudici del primo grado hanno deciso in materia di truffa ai danni dell’assicurazione, decidendo che “le dichiarazioni rilasciate dall'imputato all'investigatore privato incaricato dalla società assicurativa, non essendo dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'esercizio dell'attività investigativa difensiva, sono pienamente utilizzabili, non potendo essere sottoposte alla disciplina ex art. 391 bis c.p.p. in quanto sono inquadrabili come confessioni stragiudiziali e pertanto possono essere utilizzare in dibattimento nel quale entrano mediante la relazione tecnica dell'incaricato dalla compagnia”.
Sempre in materia penalistica, con particolare riguardo allo svolgimento delle indagini difensive, la Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.13110 la Suprema Corte ha ritenuto “legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato e al di fuori delle indagini difensive”.
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