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Allontanamento dei figli minorenni: le nuove linee guida

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La Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Milano dispone nuove linee guida cui attenersi ogniqualvolta l'autorità debba assicurare la tutela di un minore precisando, come previsto dall'art. 403 c.c. recentemente modificato con la legge 206/2021, i presupposti che giustificano l'intervento della pubblica autorità a protezione dei minori.
Grazie alla riforma la norma a tutela del minore è diventata più stringente anche in forza a procedure che andranno attivate in tempi precisi e molto stretti.


L'art. 403 c.c., recentemente modificato con la L. 206/2021, regolamenta i presupposti, esistenti i quali la pubblica autorità ha l'obbligo di intervenire a protezione di un minore.
Proprio la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha rilasciato recentemente le nuove linee guida, nelle quali vengono meglio specificati e spiegati i presupposti che giustificano l'intervento dell'autorità e sono:

1. Il minore deve essere moralmente o materialmente abbandonato, oppure esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica;

2. Deve sussistere un'emergenza di provvedere.

Per quanto attiene al primo requisito, si sottolinea che l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve basarsi su una valutazione della reale ed obiettiva situazione esistente. Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 10126/2015: "la presenza di significativi rapporti con il minore da parte di una parente (nel caso la nonna), quale figura sostitutiva della madre, costituiscono il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono".

Il secondo presupposto, invece, viene inteso dalla stessa Procura come una circostanza improvvisa, imprevista e inaspettata che può comportare conseguenze gravi se non gestita con immediatezza, e che di conseguenza richiede una messa in sicurezza del minorenne da realizzare immediatamente senza possibilità di attendere i tempi tecnici per la decisione del Giudice.

Questi requisiti vengono ritenuti sussistenti non solo nei casi di allontanamento del minore da entrambi i genitori, bensì anche nel caso di allontanamento da un solo genitore, come avviene ad esempio quando il figlio venga collocato insieme alla madre, in strutture protette, a causa dei maltrattamenti operati dal padre.

Il potere emergenziale di intervento viene attribuito dalla norma alla pubblica autorità, questa si identifica nell'autorità amministrativa e dunque: il sindaco, gli operatori sociosanitari, le forze di polizia, etc.
L’esercizio di questo potere rappresenta chiaramente anche un dovere per i soggetti coinvolti, i quali sono tenuti a garantire la sicurezza del minore rispetto a pericoli gravi e immediati.

Di fondamentale importanza è sicuramente la figura degli assistenti sociali, i quali, contattati dall'autorità pubblica, individueranno la collocazione e gli interventi più consoni alla situazione del minore.

Come si procede all'allontanamento dei figli minori?

La legge richiede espressamente che vi sia un formale provvedimento redatto dalla pubblica autorità che procede, inoltre impone ulteriori adempimenti a seconda di chi interviene:
• Le forze di polizia dovranno redigere un verbale contenente necessariamente alcune informazioni, utili a conoscere le motivazioni alla base dell'intervento e dove è stato collocato il minore;
• I servizi sociosanitari dovranno redigere un atto che dovrà contenere gli stessi elementi necessari richiesti nel verbale delle forze di polizia;
• Il sindaco dovrà indicare gli stessi elementi necessari, ma con riferimento alle ragioni del collocamento, potrà richiamare la relazione dei servizi sociali intervenuti, che pertanto dovrà essere allegata.

Ulteriore adempimento richiesto è l'immediato avviso orale del collocamento in protezione del minore, che deve essere trasmesso al pubblico ministero minorile (PMM) competente in base alla residenza abituale del minore.

Quali tempi sono stati previsti per la trasmissione degli atti?

In considerazione della materia particolarmente delicata e a causa della situazione di emergenza che ha comportato l'intervento dell'autorità pubblica, i tempi richiesti dall'art. 403 c.c. sono assolutamente ristrettissimi:

- Entro le 24 ore successive al collocamento in protezione, gli atti devono essere trasmessi al PMM competente: risulta pertanto fondamentale che il provvedimento contenga l’indicazione dell’orario di collocamento in protezione;

- nelle successive 72 ore il PMM dovrà valutare l'intera documentazione e la sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento, potendo decidere se: revocare ovvero richiedere al Tribunale per i minorenni la convalida del collocamento. In questo secondo caso il Tribunale ha 48 ore di tempo per provvedere;

- entro 48 ore dalla comunicazione del Tribunale il PMM deve provvedere alla notificazione ai genitori, agli altri esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale del minore del decreto di convalida, nonché del decreto di fissazione dell'udienza, la quale si terrà entro 15 giorni.

Tutti i termini fissati sono rigorosi e perentori, di conseguenza se non rispettati i provvedimenti emessi perderanno di efficacia.

Da ultimo, si ricorda che l'art. 403 c.c. non si applica ai minori stranieri non accompagnati, i quali per definizione non hanno in Italia un genitore o una persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale.
Pertanto per loro dovranno essere seguite le modalità stabilite nelle linee guida pubblicate sul sito della Procura di Milano nella sezione minori stranieri non accompagnati: www.procmin.milano.giustizia.it

Per approfondire leggi anche:

Cause e procedura dell'affidamento del minore ai servizi sociali

Genitori e figli minori: quando intervengono gli assistenti sociali?

Stalking e maltrattamenti in famiglia: differenze e aggravanti

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