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Pos obbligatorio per avvocati e professionisti dal 30 giugno

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 36/2022, nuovo decreto PNRR, che prevede a partire dal 30 giugno 2022 sanzioni in capo al professionista o all'impresa che non accetta pagamenti tracciabili.
Il legislatore, dopo le varie modifiche che sono state apportate all'art. 15 del D.L. n. 179/2012, dispone per i soggetti che effettuano l'attività di vendità di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici tramite carta di debito e credito.


Tale obbligo, dunque, interessa non solo i commercianti ed i prestatori di servizi (negozi, bar e agenzie di vario tipo) ma anche gli studi professionali come quelli di avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro ecc..., sostanzialmente tutte quelle professioni che abbiano a che fare, seppur anche sporadicamente, con il cliente privato.

Sanzioni per i trasgressori

L'art. 19 – ter del Decreto n. 152/2021, sotto la rubrica “Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta di debito e credito” ha previsto una sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione, in caso di violazione dell'obbligo di accettare pagamenti con carte di credito o debito da parte di professionisti e commercianti.

Tale doppia sanzione, dunque, si applica a due livelli:

1. importo fisso pari a € 30;

2. importo del 4% regolato in base al valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con il POS.

Facendo un esempio pratico: per un transazione di 100 euro si pagherà una multa di 30 + 4 euro, e per una transazione di 300 euro si pagherà una multa di 30 + 12 euro.

La normativa di riferimento del regime sanzionatorio non è quello tributario ma, come disposto dal citato comma 4-bis per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Rispetto al vecchio ordinameno è facile intuire che si dovranno accettare tutti gli importi, e non sarà più possibile rifiutare importi minimi pena la sanzione per la mancata attuazione del Decreto.

L'unica eccezione, e quindi l'unico caso in cui sarà consentito allo studio professionale o al commerciante di non accettare pagamenti con carte di credito, è quando vi è un problema tecnico oggettivo:
in questo caso è facile intuire che non si tratta di una decisione del titolare, ma di fattori esterni quali disservizi del sistema o della rete dati.

Come da Legge n. 689/81 viene esclusa la c.d. “oblazione amministrativa” che consente al contravventore, entro 60 giorni dall'immediata contestazione e/o dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o pari al doppio del relativo importo, qualora sia stabilito il minimo edditale oltre naturalmente alle spese di procedimento.

È opportuno specificare che, sempre in merito alla Legge n. 689/81, le violazioni dell'obbligo di accettazione di pagamenti tracciati seguono una procedura specifica:

1. ex art. 13: gli addetti al controllo hanno la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;

2. ex art. 17: il prefetto del territorio dove è stata commessa l'irregolarità è l'autorità incaricata a ricevere il rapporto redatto dall'accertatore.

La legge prevedeva già l'obbligo del pagamento tramite POS, ma non era presente nessuna norma in vigore che prevedeva sanzioni in caso di violazione dell'obbligo.
Questo spiega anche il perchè imprese e professionisti si sono sentiti legittimati a non accettare pagamenti elettronici fino a questo momento, pur considerando che in molti ambiti la pratica dei pagamenti tramite carte di credito è realmente poco diffusa.

Da segnalare, infine, l'art. 18, commi 2 e 3 del D.L. 36/2022 che prevede l'entrata in vigore dal 1° luglio 2022 dell'obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per le categorie di soggetti titolari di partite IVA finore escluse e cioè:

1. contribuenti in regime forfettario;

2. associazioni che nei periodi di imposta precedente hanno conseguito provenienti non superiori a € 65 mila;

3. soggetti in regime di vantaggio.

Le sanzioni, quindi, entreranno a pieno regime dal 1° ottobre 2022 e non saranno applicate per tutto il terzo trimestre.


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