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La pensione di reversibilità

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All’atto del decesso di un lavoratore assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS è prevista in favore dei familiari superstiti una pensione, la c.d. “pensione di reversibilità”, per il sostentamento minimo a causa del venir meno di una importante fonte di reddito.


Nel linguaggio comune si utilizza soltanto il termine “pensione di reversibilità”, ma è fondamentale specificare che questo tipo di pensione viene denominata in due modi, o, appunto, “di reversibilità” oppure “indiretta” a seconda della diversa tipologia di trattamento.

Esattamente, si parla di: pensione di reversibilità nel caso in cui il soggetto deceduto era già titolare di una pensione (per esempio la pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata, di invalidità, di inabilità).

Nel caso in cui invece il soggetto deceduto non fosse stato titolare di alcuna pensione ma avesse maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso, i parenti superstiti avranno diritto alla pensione che in tali circostanze, appunto, si definisce, “indiretta”.

A chi spetta il diritto alla pensione di reversibilità:

- al coniuge anche se separato legalmente;

- al coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il coniuge che passa a nuove nozze, invece, perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una tantum pari a due della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio;

- i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato i 18 anni o siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo;

- in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo, essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;

- in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Il suo importo è calcolato in funzione della pensione che era in pagamento al pensionato deceduto o che sarebbe dovuta essere liquidata.

La domanda di pensione ai superstiti dev’essere inoltrata utilizzando il portale online dell’INPS se dotati di credenziali PIN; SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile chiamare il Contact center dell’Istituto (è comunque necessario possedere le credenziali); per chi fosse sprovvisto delle utenze di accesso, le domande di pensione possono essere inoltrate per il tramite dei patronati.

Calcolo delle quote spettanti ai superstiti

A seconda del grado di parentela e della situazione familiare le quote della pensione di reversibilità spettanti agli eredi verranno corrisposte in base alla seguente tabella: 

Va ricordato che dette percentuali vanno ulteriormente ridotte del 25, 40 o 50% nel caso il reddito del beneficiario sia superiore rispettivamente di 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo (per il 2020 fissato a € 20.086,95 annui)


Quando si perde il diritto alla pensione di reversibilità

Si perde il diritto alla pensione di reversibilità in caso di nuovo matrimonio del coniuge e compimento dei 18 anni di età del figlio.

Se i beneficiari sono figli studenti, la pensione si perde:

- per oltrepassati i limiti di età;
- se si interrompono gli studi;
- quando si inizia a prestare un’attività lavorativa;
- quando cessa lo stato di inabilità al lavoro.

I genitori, per contro, non hanno più diritto all’assegno se percepiscono un’altra pensione.

Stessa cosa per i fratelli / sorelle, con l’aggiunta che per questi ultimi viene meno il diritto anche in caso di matrimonio o quando si perde la condizione di inabilità.

Per approfondire leggi anche:

Separazione con addebito: l'ex coniuge ha diritto comunque alla pensione di reversibilità

Il pignoramento della pensione

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