Secondo il Tribunale di Pavia è valida la volontà negoziale manifestata attraverso la partecipazione al programma televisivo “Matrimonio a prima vista” e tramite le dichiarazioni dei coniugi di contrarre il matrimonio.
Un uomo e una donna chiedevano l'annullamento per vizio della volontà del matrimonio contratto a seguito di una loro partecipazione al programma televisivo precedentemente indicato.
I due concorrenti sottoscrivevano con la società di produzione un contratto, il quale prevedeva l'impegno ad essere ripresi prima, durante e dopo il matrimonio, l'impegno a non abbandonare lo show e la possibilità per i coniugi di procedere, una volta terminato il periodo di registrazione, ad una separazione consensuale e al successivo ricorso congiunto di divorzio, con spese interamente a carico della produzione.
I ricorrenti adducono come espressione del loro timore ovvero come contenuto della violenza altrui la minaccia rappresentata dal versamento di ingenti somme di denaro nei confronti della casa di produzione, a titolo di risarcimento del danno economico e di immagine, nel caso in cui, le parti non avessero deciso di contrarre il matrimonio dopo la sottoscrizione del contratto.
Al riguardo, il Tribunale afferma che il principio dell'onere della prova impone agli attori di produrre in giudizio copia del contratto da loro sottoscritto, risultando invece agli atti una semplice copia dello stesso priva di sottoscrizione.
Dagli atti non emerge, quindi, che le parti avessero subito la pressione psicologica causata dalle conseguenze economiche in caso di revoca del contratto e che si siano a causa di ciò determinate a contrarre il vincolo matrimoniale.
Il Tribunale di Pavia rigetta così la richiesta di annullamento del matrimonio affermando che ciò che hanno voluto le parti è stato contrarre il vincolo o meglio, partecipare al programma confortate dalla possibilità di procedere, gratuitamente e senza intoppi all'eventuale scioglimento del matrimonio e l'elemento essenziale per far nascere questo vincolo è proprio l'esistenza di una volontà negoziale manifestata, nel caso di specie, come attestato dall'Ufficiale civile celebrante e rappresentato nelle registrazioni prodotte.
L'eventuale riserva mentale non rileva a compromettere la volontà dei coniugi a contrarre matrimonio, così come chiaramente accertato nel contratto sottoscritto dalle parti e pur trattandosi di un programma televisivo.