Novità

Conflittualità tra genitori: quando decade la responsabilità genitoriale

Valutazione attuale: 0 / 5

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Ascolta "Conflittualità tra genitori: quando decade la responsabilità genitoriale" su Spreaker.

In situazioni di rapporti di coppia ormai deteriorati spesso si verificano episodi di alta conflittualità tra genitori, che molte volte si svolgono anche di fronte i figli minorenni; in alcune circostanze particolarmente gravi e continuate questi comportamenti possono portare alla decadenza della responsabilità genitoriale.


La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 16 settembre 2024, n. 24708 , ribadisce la propria costante giurisprudenza, affermando che la pronuncia di decadenza rappresenta un’extrema ratio «che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio».

Il caso


Tutto nasce da querele reciproche fatte da i due genitori; la madre presentava denuncia nei confronti del padre della figlia per maltrattamenti, mentre quest'ultimo denunciava la donna in quanto ritenuta responsabile di aver scatenato l’ostilità della figlia nei suoi confronti.

Interviene la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni che chiede una relazione sulla situazione della minore, al fine di accertare se sussista un esercizio pregiudizievole della responsabilità genitoriale.
I servizi sociali evidenziavano come il rapporto coniugale fosse caratterizzato da litigi e minacce che si verificavano anche di fronte alla bambina.

Nel 2021 il Tribunale per i Minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, disponeva il collocamento della minore presso una casa-famiglia e il suo affidamento ai servizi sociali.

Nel 2023 veniva dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi con la motivazione che la mancata risoluzione del conflitto tra i genitori fosse pregiudizievole per la minore.
Tale decisione veniva confermata dalla dalla Corte d’Appello.

La responsabilità genitoriale e la decadenza

La responsabilità genitoriale indica il complesso dei diritti e dei doveri che i genitori hanno nei confronti del figlio e dei suoi beni (art. 316 c.c.); la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di un istituto di diritto privato che attribuisce ai genitori la cura legale e patrimoniale dei figli, in altre parole, è un munus comportante il potere di curare determinati interessi privati e pubblici del minore (Cass. 22678/2010).

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nel caso di inadempimento da parte dei genitori, vale a dire allorché si verifichi la violazione o la trascuratezza nell’assolvimento dei doveri genitoriali oppure l’abuso dei relativi poteri.
Ma non solo.
Non è sufficiente che la condotta del genitore sia inadempiente ma occorre che rechi grave pregiudizio al figlio.

Allorquando si verifichino tali circostanze il Tribunale può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (art. 330 c.c.). 

Il genitore decaduto non può assumere decisioni in relazione al figlio né amministrare i beni del minore, invece, restano fermi i doveri incombenti sul genitore, compreso l'obbligo di mantenimento.

Infatti, «la dichiarazione giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale non elide l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole, il quale è collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio […]» (Cass. Pen. 43311/2023).
La reintegrazione nella responsabilità genitoriale può essere pronunciata allorché siano cessate le ragioni che avevano condotto alla decadenza (art. 332 c.c.).

La decisione della Corte di Cassazione

La madre ricorre in Cassazione. Gli ermellini cassano la decisione.
In particolare, ritengono che la stessa sia fondata su meri indizi e ritenendo che la medesima non abbia individuato, in concreto, un effettivo pregiudizio alla minore derivante dalla condotta materna. 

Difatti, la Corte ancora una volta si sofferma sulla natura del provvedimento di decadenza genitoriale, evidenziando che il  provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale costituisce una extrema ratio a cui ricorrere solo allorché le altre misure previste dal legislatore non siano idonee a tutelare l’interesse del minore a crescere sano nella famiglia e nel contesto di origine (Cass. 29814/2023).

La decadenza della responsabilità genitoriale non va intesa come una sanzione per la condotta inadempiente del genitore, ma si fonda sull’accertamento giudiziale degli effetti negativi che il suddetto comportamento arreca al figlio (Cass. 14145/2017).
Quindi, se non si ravvisa un nocumento concreto alla crescita del minore l’autorità giudiziaria non può dichiarare la decadenza del genitore della responsabilità genitoriale.

In applicazione del principio del superiore interesse del minore, il giudice deve verificare se tale rimedio (ossia la pronuncia della decadenza), nel caso concreto, incontri il limite costituito dall’esigenza di evitare al figlio un trauma al suo sviluppo fisico e cognitivo a causa dell’abbandono del genitore con cui ha sempre vissuto e con la conseguente lacerazione di ogni consuetudine di vita. 

Nel caso di specie, il giudice di merito non aveva  individuato condotte “malevole” o disfunzionali poste in essere dalla madre a danno della figlia ma si era soffermato su alcuni aspetti secondari (attaccamento madre-figlia; i colloqui in lingua russa per evitare la comprensione ai soggetti chi monitoravano gli incontri), che, tuttavia, non potevano provare un comportamentoda parte della madre atto e idoneo ad arrecare un pregiudizio nei confronti della minore.

Per approfonidre leggi anche:

Genitori e figli minori: quando intervengono gli assistenti sociali?

L'allontanamento dalla casa familiare

Cause e procedura dell'affidamento del minore ai servizi sociali

Escludere l'ex dalla vita del figlio? E' causa di inidoneità genitoriale

La violenza assistita è motivo di sospensione della responsabilità genitoriale

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo