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L'allontanamento dalla casa familiare

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Disciplinata dall'art. 282 bis c.p.p. , l'allontanamento dalla casa familiare è una misura cautelare coercitiva obbligatoria in quanto è una misura che vincola il soggetto al rispetto di determinati obblighi imposti dal giudice, mediante i quali risulta limitata la libertà personale sotto il peculiare profilo della libertà di circolazione, spesso accompagnata dall'ulteriore prescrizione di quello che viene definito divieto di avvicinamento.


In cosa consiste l'allontanamento dalla casa familiare?

Con la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il Giudice può prescrivere al soggetto destinatario di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi ritorno, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
Alla misura di allontanamento dalla casa familiare può accompagnarsi la prescrizione del divieto di “avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa” (art. 282-bis comma 2), il cosiddetto divieto di avvicinamento.

Alla misura cautelare personale si può accompagnare, su richiesta del Pubblico Ministero, la misura patrimoniale accessoria dell'ingiunzione di pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi con l'indagato, nel caso in cui queste persone rimangano prive di mezzi adeguati a seguito del suo allontanamento.
L'importo dell’assegno sarà determinato tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato, oltre a stabilire le modalità e i termini del versamento.

L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo; si tratta di una misura che ha carattere provvisorio ed è accessoria rispetto alla misura cautelare personale, con la conseguenza che cessando quest'ultima perde efficacia anche quella patrimoniale (Cass. VI, n. 11361/2003).

Quali sono i presupposti per l'applicazione di tale misura?

Essendo l'allontanamento dalla casa familiare a tutti gli effetti una misura cautelare, affinchè possa applicarsi è nesessario che sussistano tutti i requisiti previsti dagli artt. 272 c.p.p. e seguenti:

- Gravi indizi di colpevolezza
- Assenza di cause di giustificazioni o di non punibilità o di estinzione del reato o della pena;
- Limiti di pena  (il delitto deve esser punito con ergastolo o pena della reclsuione superiore nel massimo a tre anni)
- Esigenze cautelari (pericolo concreto ed attuale che l'acquisizione o la genuinità della prova; pericolo di fuga; pericolo che l'indagato o l'imputato commetta altri delitti);

In alcuni casi specifici la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.

È bene ricordare che la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare può essere applicata pur quando manchi la convivenza tra le parti e l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico (Cass. VI, n. 28958/2008), come nel caso di intervenuta separazione coniugale (Cass. VI 18990/2006), in quanto il presupposto della misura non è la condizione di «attuale» coabitazione, ma l'esistenza di una situazione — che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa familiare — per cui all'interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona (Cass. VI, n. 25607/2008; Cass. VI, n. 17788/2010; Cass. VI, n. 17950/2016).


L'allontanamento d'urgenza della casa familiare

Introdotto dalla Legge del 15 ottobre 2013 n.119 l'art. 384 bis c.p.p., rubricato "allontanamento d'urgenza dalla casa familiare", disciplina quella che sembra essere una misura precautelare.

Difatti, tale norma prevede che: "Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa".

Presupposti dunque affinchè tale misura possa essere adottata sono:

1. stato di flagranza
2. autorizzazione del Pubblico Ministero
3. commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 282 bis comma 6 c.p.p.
4. Fondato motivo per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa

La flagranza di reato è da intendersi come l'essere colto nell'atto consumativo del delitto ovvero nel momento successivo qualora l'autore del reato venga inseguito dalla polizia giudiziaria o dalla persona offesa o da altre persone, così come l'essere sorpreso con tracce o cose dalle quali si desuma la commissione di un reato in un tempo immediatamente precedente.
Indi, in assenza di specificazioni di sorta, dovrebbe considerarsi adottabile l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare tanto nei casi di flagranza quanto in quelli di quasi flagranza.

Con riferimento, invece, all'autorizzazione del Pubblico Ministero la stessa può avvenire o telematicamente, scritta o oralmente poi successivamente confermata per iscritto.

Novità introdotta nel 2023 riguarda la possibilità, anche fuori dei casi di flagranza, per il Pubblico Ministero di disporre con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387 bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612 bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari, il quale fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive.
Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il Pubblico Ministero non osserva le prescrizioni del comma.

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