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Decreto Caivano: dal disagio alla criminalità minorile

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È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge, entrato in vigore il 16 settembre 2023, che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.
In particolare, si introducono norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano, recentemente balzato agli onori della cronaca per l’episodio di violenza perpetrato ai danni di due ragazzine da parte di coetanei oltre che per favorire lo sviluppo economico e sociale dell’area; inoltre, agisce sull’applicabilità delle misure cautelari ai minori di 18 anni, con l’obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge, e prevede specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose.


Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

Ammonimento per i minori

L'ammonimento del Questore è una misura di prevenzione prevista dall'ordinamento italiano per prevenire e contrastare i reati.
Si tratta di una misura che viene adottata esclusivamente dal Questore, ovvero il rappresentante delle forze di polizia locale, al fine di evitare che il soggetto cui è diretta commetta un reato o per evitare la reiterazione di condotte illecite.

È rivolta in particolare a soggetti  che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi o coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

In particolare, l'ammonimento del Questore consiste in una comunicazione formale da parte del Questore stesso, attraverso la quale viene messo in guardia il soggetto nei confronti del quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa commettere un reato. Tale avvertimento dall'astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza, ad esempio, può essere accompagnato da una serie di obblighi che il soggetto è tenuto a rispettare, al fine di evitare di commettere il reato o di reiterare condotte illecite.

Il Decreto Caivano prevede in particolare che l'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto gli anni 14.
Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il  minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore eta'.

Se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, contro il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale l'applicazione, in tutto o in parte, del divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonchè il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il loro utilizzo sia servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

Altresì viene prevista la possibilità di ammonimento anche nei confronti dei soggetti minori compresi tra anni 12 e 14 che abbiano commesso un fatto che sia previsto dalla  legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

Daspo Urbano

Particolare rilevanza assume il daspo urbano, cioè la misura di sicurezza amministrativa che prevede il divieto di accesso a particolari aree della città.

In particolare, il nuovo decreto legge dispone l'applicabilità di tale misura anche ai minori compresi tra gli anni 14 e 18; il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.
 
Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato previsto il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, non solo per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, ma anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe.
La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni.

Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e una multa da 8 mila a 20 mila euro a un massimo di tre anni e una multa da 10 mila a 24 mila euro.

Disposizioni in materia di utilizzo da parte dei minori dei dispositivi informatici

Precedentemente all’approvazione del suddetto decreto-legge si era molto discusso sulla possibilità di introdurre per i soggetti minorenni delle limitazioni all’utilizzo dei dispositivi elettronici, ed il divieto di accesso per i minori ad alcuni siti, tra i quali siti pornografici, e social network.
Tale iniziativa è stata sostituita dall'introduzione del "Parental control" e da campagne informative per l’alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori.

In particolare, è stato previsto l'obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi.
Si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l'installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.

Disposizioni in materia di offerta educativa

Il decreto-legge propone un intervento in ambito educativo, volto in particolare a contrastare la "povertà educativa", ritenuta principale causa della proliferazione del fenomeno della baby-criminalità.
Sul punto, il Governo in primo luogo ha predisposto lo stanziamento di fondi volti al potenziamento dell’organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento al Mezzoggiorno.

Si rafforzano, inoltre, i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di delitto per i casi di elusione.
Mentre precedentemente tale condotta veniva punita a titolo di contravvenzione ai sensi dell’art. 731 c.p., con l'ammenda fino ad Euro 30, il decreto legge in questione abroga tale disposizione di legge introducendo l’art. 570 ter c.p. rubricato “Inosservanza  dell'obbligo dell'istruzione dei minori”.

La suddetta norma prevede nell’ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione.
Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.

Ulteriori disposizioni

- Si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- Per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
- Si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
- Si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).

Per approfondire leggi anche:

Minori e social network: l'obbligo di vigilanza dei genitori

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Cause e procedura dell'affidamento del minore ai servizi sociali

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