Le misure recentemente adottate dalle autorità per limitare la diffusione del coronavirus interessano anche la sfera delle libertà personali ma le indicazioni di restare al proprio domicilio vengono spesso violate con le scuse più varie; vediamo a quali reati si va incontro.
Per quanto riguarda la circolazione di persone e automezzi, in assenza di condizioni di estrema necessità o motivi di lavoro, i trasgressori sono puniti per la violazione dell'art. 650 c.p. “inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”, che prevede arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.
Questa sanzione si applica a tutti quanti siano sorpresi a circolare senza dichiarare un valido motivo, che in ogni caso verrà verificato dalle Forze dell'Ordine.
Per quanto riguarda la circolazione di persone e automezzi, in assenza di condizioni di estrema necessità o motivi di lavoro, i trasgressori sono puniti per la violazione dell'art. 650 c.p. “inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”, che prevede arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.
Questa sanzione si applica a tutti quanti siano sorpresi a circolare senza dichiarare un valido motivo, che in ogni caso verrà verificato dalle Forze dell'Ordine.
Nel caso che nell'autocertificazione si dichiari il falso, al trasgressore sarà imputato, in aggiunta al precedente, anche il reato di cui all'art. 483 c.p. (falso in atto pubblico) che prevede una pena fino a due anni di reclusione.
Diverse sono le ipotesi di reato commesse da persone risultate positive al virus.
Da uno a cinque anni è la pena prevista dall'art. 452 c.p. per diffusione colposa dell'epidemia, è il caso di un soggetto positivo che non rispetti l'isolamento domiciliare uscendo di casa per i più svariati motivi.
Ancora più grave sarebbe la responsabilità di coloro ritenuti responsabili di contagio volontario: in questo caso vanno fatte distinzioni tra i vari gradi e metodi di contagio, arrivando alla pena massima dell'ergastolo per i responsabili di epidemia causata da diffusione di germi patogeni (art. 438 c.p.)
In alternativa possono essere contestati i reati di omicidio volontario (art. 575 c.p.) e lesioni personali (582 c.p.) rispettivamente in caso di morte o di malattia delle persone volontariamente contagiate.
Per approfondire leggi anche:
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Istigava a disobbedire al DPCM: denunciato per un commento su Facebook
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