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Tutto quello devi sapere sul nuovo decreto 24 marzo

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Dai 5 anni per chi viola la quarantena alle multe fino a 3mila euro per gli indisciplinati ma anche la modularità fino al 31 luglio per le restrizioni, non è al momento previsto il sequestro del mezzo.
Il Consiglio dei ministri ha fatto sintesi di tutti i precedenti Dpcm  ed ha emanato un unico decreto legge 24 marzo con cui ordina e fa chiarezza su tutto quanto varato fino a ora e inasprisce le pene per chi viola le disposizioni.

5 anni di carcere, ad esempio, a chi venisse sorpreso a violare la quarantena, trovato in strada o in altro posto diverso dal domicilio eletto come luogo della quarantena.

Multe da 400 euro a 3.000 euro per chi viola il divieto di circolare senza un giustificato motivo. Non è previsto, come inizialmente si ipotizzava, il fermo amministrativo dell’autovettura o del motociclo, confermato invece l'aumento della sanzione di 1/3 per chi viene trovato alla guida di un mezzo.
Per capire meglio tutto, vediamo nel dettaglio le misure presenti nel nuovo decreto legge del 24 marzo sull’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus

Il decreto legge prevede una maggiore modularità delle restrizioni, che non andranno oltre il 31 luglio, data termine dello stato di emergenza fissato il 31 gennaio scorso.

“L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.”

Le misure potranno quindi essere “adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza.

Quali sono allora le misure specifiche previste dal decreto legge del 24 maggio, approvato dal Consiglio dei Ministri?

- Limitazione delle circolazione delle persone e divieto assoluto di lasciare l’abitazione da parte dei soggetti in quarantena.

Sospensione attività, limitazione ingresso o chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico come luoghi di culto, musei, cinema, teatri, sale da ballo, centri sociali e ricreativi, parchi, aree gioco e strade urbane. 

- Limitazione o sospensione di attività ludiche, ricreative e o sportive, divieto di qualsiasi tipo di assembramento.

- Sospensione delle cerimonie civili e religiose, sospensione di competizioni sportive anche private.

- Riduzione o sospensione dei servizi di trasporto persone e merci e trasporto pubblico locale.

- Sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado.

- Limitazione o sospensione delle attività delle PA, eccetto i servizi essenziali.

- Limitazione e sospensione delle attività di consumo di bevande e alimenti, fiere e mercati e attività di vendita al dettaglio, salvaguardando l’approvvigionamento di alimenti.

- Sospensione di ogni altra attività d’impresa, professionale o di lavoro autonomo, applicando dove possibile il lavoro agile.

- Le attività consentite si potranno svolgere solo se adottano tutte le misure idonee a tutelare i lavoratori.

Per approfondire leggi anche:

Decreto rilancio: tutte le nuove misure

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