In tema di incidenti stradali, è la Corte di Cassazione ad affermare che la constatazione amichevole di incidente sottoscritta dalle parti inizia ad assumere rilevanza probatoria.
Il caso. Lo scontro tra due autovetture per un caso di mancata precedenza ha portato un conducente a convenire in giudizio al fine di ottenere il parziale risarcimento dei danni subiti e l'accertamento della concorrente ed eguale responsabilità propria e della parte convenuta, sostenendo che l'altra autovettura procedeva ad una velocità eccessiva.
Il Giudice di Pace rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, la quale, conseguentemente, propone appello avverso alla pronuncia di primo grado.
Il Tribunale respinge il ricorso affermando che per il tramite della constatazione amichevole di incidente l'attrice aveva già implicitamente riconosciuto che nessun rilievo potesse muoversi nei confronti della convenuta per la causazione del sinistro tant'è che nella constatazione amichevole non vi era indicazione di nessuna violazione.
La stessa attrice propone infine ricorso per Cassazione sulla base di due motivi: il primo consiste nell'omesso esame di un fatto decisivo per la valutazione dell'esistenza o meno di un concorso di colpa nella determinazione del sinistro, il secondo consiste nella convinzione di aver violato e falsamente applicato una generica “norma di diritto”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 21744/19 depositata il 27 agosto 2019, dichiara inammissibile il ricorso sostenendo, per quanto concerne il primo motivo edotto, che il Tribunale ha considerato l'elemento della velocità eccessiva della parte convenuta, ma l'ha escluso sulla base della mancata opposizione da parte della ricorrente in sede di contestazione amichevole, dove addirittura è stato dichiarata la fase di rallentamento del veicolo della controparte.
Per quanto concerne, invece, il secondo motivo, la Corte di Cassazione sostiene che non si comprende quale sia la norma ritenuta violata, affermando semplicemente che le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice, dalle quali si desume il rallentamento del veicolo, non hanno natura confessoria, ma assumono rilevanza probatoria.
In ogni caso il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, in quanto la ricorrente riproduce solo una parte della constatazione amichevole ma non ne fornisce l'indicazione specifica in modo pieno ne la localizza nel giudizio di legittimità, violando l'onere oggetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c., il quale afferma che il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
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