La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19155 del 17 luglio 2019, afferma come i messaggi mandati sul telefonino dall’ex marito forniscano piena prova dei fatti documentati, salvo ne venga contestata la conformità.
Un padre separato, di fronte all’ingiunzione di pagamento di un maggiore contributo relativo alle rette dell’asilo nido sostenute dalla madre per il figlio, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo; la stessa venne rigettata dai giudici del Tribunale d’Appello, i quali avevano sostenuto che gli sms prodotti dalla moglie dimostrino espressamente l’intenzione del marito di contribuire alla retta dovuta.
Il padre, contro la pronuncia sopra indicata, proponeva così ricorso per Cassazione.
È proprio la Cassazione a statuire come la recente giurisprudenza di legittimità consideri lo short message service come rappresentativo di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e costituisca piena prova dei fatti documentati e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito la conformità ai fatti o alle cose medesime, facendo perdere l’efficacia probatoria alle riproduzioni informatiche.
I giudici della Corte di Cassazione rigettano, così, il ricorso presentato dal padre, affermando come dagli sms ne derivi un chiaro intento di accollarsi la metà delle spese relative all’asilo nido, precisando inoltre che la contestazione fatta dall’opponente, oltre ad essere tardiva, era poco chiara, generica e non esplicita per il disconoscimento dei documenti informatici.
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