Tempi duri per i padri separati o divorziati che non versano l'assegno di mantenimento, secondo le ultime modifiche al Codice penale rischiano una pena detentiva fino a un anno di carcere e un'ammenda di 1032 euro.
Il nuovo articolo 570 bis del Codice penale, entrato in vigore il 6 aprile 2018 con decreto 21/2018 ha definitivamente accertato e fatto chiarezza sul fatto che "non pagare l'assegno di mantenimento al coniuge più debole e ai figli e non contribuire al sostentamento della famiglia costituisce a tutti gli effetti un reato".
In particolare, in nuovo 570 bis condanna il coniuge che non versa l'assegno e si sottrae agli obblighi di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Un'altra novità introdotta è che, con l'avvento del 570 bis c.p., non occorre più dimostrare di avere diritto al mantenimento poichè chi non paga l'assegno al coniuge ed ai figli sarà condannato a prescindere dalle condizioni economiche dell'avente diritto.
Va comunque sottolineato che, in ogni caso, per i padri inadempienti non si apriranno subito le porte del carcere ma si provvederà ad un avvertimento che porterà alla condanna penale in caso di comportamento ripetuto nel tempo e per soggetti che hanno già potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena.
Per chi invece versa in stato di disoccupazione o di malattia il reato non sussiste ma sussiste invece l'obbligo di provare la nuova condizione economica.
Ma se da una parte il decreto ha fatto chiarezza su una serie di sentenze che avevano lasciato qualche dubbio di interpretazione, dall'altra si sottolinea come venga lasciato ancora un possibile vuoto normativo: il decreto infatti fa esplicito riferimento allo stato di genitori coniugati, senza nessun richiamo alla condizione di genitori non coniugati, ossia conviventi i quali pertanto non sarebbero soggetti all'applicazione del decreto legge.
Oltre al mantenimento dei figli minorenni le nuove disposizioni fanno distinzione tra figli maggiorenni nati all'interno di un matrimonio e quelli nati da una coppia convivente; se non indipendenti economicamente solo i primi andrebbero comunque mantenuti mentre per i secondi non ce ne sarebbe l'obbligo.
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