Aumento della pensione di invalidità civile per i soggetti con gravi handicap: l'attuale assegno di invalidità di 285 euro è insufficiente per vivere dignitosamente pertanto va incrementato fino a 516 euro.
È di ieri, 24 giugno 2020, il comunicato emesso dall'ufficio stampa della Corte Costituzionale in merito alle novità che verranno introdotte sul tema dell'assegno per gli invalidi civili totali; si resta infatti in attesa del deposito della sentenza dalla Consulta, che si è riunita in camera di consiglio all'inizio della settimana per pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Torino.
La vicenda, che ha interessato il giudizio della magistratura piemontese, riguardava un soggetto affetto da tetraplegia spastica neonatale, malattia che lo rendeva incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.
Ritenendo di non potersi pronunciare nel merito del caso, i giudici torinesi del secondo grado hanno sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 12 c. 1 della legge 118 del 1971, che disciplina il trattamento pensionistico degli invalidi civili, con l'articolo 38 della Costituzione, posto a tutela dei cittadini inabili al lavoro e che garantisce a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
A quanto pare la Consulta ha ritenuto che un assegno di invalidità di soli 285,66 Euro mensili, come quello previsto ai sensi dell'articolo 12 c.1 della legge 118 del 1971, sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione.
Per questo motivo gli ermellini hanno stabilito che gli invalidi civili totali hanno diritto a vedersi mensilmente erogato un assegno superiore a quello finora corrisposto.
In particolare anche l'assegno di totale invalidità è stato oggetto del cosiddetto “incremento al (vecchio) milione”: l'importo è quasi raddoppiato a 516,46 Euro, cifra già da tempo riconosciuta dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2001 in favore di altri soggetti destinatari di trattamenti pensionistici dedicati.
Questa decisione, che non è retroattiva, inizierà a produrre i suoi effetti a partire dal giorno successivo della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale, presumibilmente nelle prossime settimane.
Interessati personalmente da questo provvedimento modificativo della nostra giurisprudenza sono tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.
L'intervento della Corte Costituzionale lascia comunque ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, a condizione che agli invalidi civili totali venga garantita l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.
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