Con l’espressione anglosassone stealthing ci si riferisce al gesto di sfilare il preservativo, o di danneggiarlo, durante un rapporto sessuale all’insaputa del partner.
Questa pratica, commessa sia dagli uomini che dalle donne, è sempre più conosciuta e nota; a quanto pare si tratta addirittura di un fenomeno in continua crescita.
Dello stealthing si parla molto soprattutto in tutto il nostro continente, dove già sono state pronunciate delle condanne per questo fatto illecito, commesso furtivamente o di nascosto, che gli Stati europei considerano penalmente rilevante.
Infatti lo stealthing è un fenomeno che offende tanto l’autodeterminazione del soggetto quanto la sua salute.
La persona che suo malgrado pensa ingenuamente di condurre un rapporto sessuale protetto, viene al contrario sottoposta al rischio di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile, come l’HIV, gonorrea, clamidia, e altre; oltre a questo, nel caso in cui la vittima sia una donna, ovviamente il pericolo è di incorrere in eventuali gravidanze indesiderate.
Tutte queste possibilità tendenzialmente vengono fortemente limitate dall'uso corretto del preservativo.
In generale la persona viene costretta ad affrontare una grave violazione della dignità e dell'autonomia, oltre a disturbi emotivi e psicologici dopo aver conosciuto la grave violazione commessa nei suoi riguardi.
Quale rilievo giuridico ha lo stealthing?
In Europa e in altri Stati, molte vittime hanno deciso di ricorrere al giudice.
In Gran Bretagna lo stealthing è stato riconosciuto come condotta integrante il reato di violenza sessuale. Analogamente, anche fuori dall’Europa, la California sembra essere propensa a dichiarare illegale questa pratica e a prevederne delle sanzioni.
Sul punto si sono già espressi alcuni giudici tedeschi a luglio del 2020 che, per una fattispecie di stealthing, hanno disposto una condanna per aggressione sessuale. Addirittura precedentemente a questa pronuncia, già nel 2017, quando il fenomeno era meno conosciuto, la Corte Suprema del Canada ha confermato la condanna per violenza sessuale a un uomo colpevole di aver bucato il preservativo.
Analogamente si esprimevano i magistrati spagnoli e svizzeri nei confronti un uomo accusato di essersi sfilato il preservativo durante un rapporto, senza che la partner ne fosse a conoscenza.
In Italia lo stealthing è reato?
Il discorso verte sulla possibilità di riuscire a inquadrare il fenomeno come violenza sessuale: infatti l’attività sessuale non protetta non è di per sé un comportamento sanzionato, ma lo diventa nel momento in cui una delle persone coinvolte non abbia prestato il proprio consenso o al rapporto in sé o alle modalità in cui lo stesso viene condotto.
Il legislatore italiano non si è occupato espressamente del fenomeno dello stealthing, che ad oggi non è tipizzato come fattispecie di reato; nemmeno la magistratura sembra essersi occupata di fatti riconducibili a questo meccanismo, diversamente da quanto accaduto in altri Stati, tant'è che da più parti si auspica un intervento in tal senso.
Parte dei giuristi ritiene che lo stealthing posse essere ricondotto all'art. 609-bis c.p., che punisce il reato di violenza sessuale, cioè prevede la condanna per chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.
Questa opinione è in linea alla tendenza di ampliare il novero degli atteggiamenti di stampo sessuale che i giudici riconducono alla fattispecie della violenza sessuale.
Il tema di fondo è che il consenso prestato allo svolgimento dell’atto sessuale deve predurare per tutto il tempo dello stesso.
Infatti, per la Cassazione, sentenza n. 21273 del 2018, nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale, sicché la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire in itinere, esclude la liceità del compimento dell'atto sessuale.
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione con sentenza n. 5768 del 2014, chiariva che il reato di violenza sessuale è integrato anche da colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto.
Secondo un’altra parte di studiosi del diritto sarebbe invece difficile ipotizzare la rilevanza penale dello stealthing in quanto l'art. 609-bis c.p. prevede il requisito della minaccia e della violenza, in tal caso assenti. Per questo si ipotizza che il fenomeno possa essere ricondotto più a una dinamica fraudolenta che alla categoria della violenza.
L’altro problema rilevante nella pratica è la difficoltà di darne la prova. Si tratta di quella che in gergo giuridico si chiama "probatio diabolica": la vittima dovrebbe provare, oltre al danno, anche che l'altra parte abbia dolosamente danneggiato il preservativo, escludendone l’uso improprio o altro difetto di fabbricazione dello stesso.
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