Entra in vigore il 16 dicembre il decreto che prevede grandi limitazioni alla circolazione per gli amanti del fuoristrada, sia esso a due o quattro ruote.
Appassionati di jeep, moto, quad e addirittura biciclette dovranno attenersi al divieto di transito su strade sterrate e sentieri (la quasi totalità, specificatamente quelle di larghezza inferiore a 2,5 metri) ma molti confidano in una deroga.
Il 1 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.286 il Decreto del 28 ottobre 2021 con cui il legislatore ha adottato le nuove “Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale”.
La normativa è stata redatta in continuità con il precedente Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, contenuto nel Decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 che disciplina la viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco.
In particolare già nel 2018 veniva perseguito l’obiettivo di garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale, nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.
Priorità alla tutela e conservazione delle foreste
Ciò premesso, è proprio in tal contesto che si inseriscono le nuove disposizioni restrittive, che solo le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono integrare a condizione che non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.
Proprio per questo motivo il legislatore impone, ad esempio, l'utilizzo di materiali compatibili con la componente ambientale e paesaggistica locale, ispirando gli interventi di costruzione e manutenzione a principi generali di efficienza, efficacia e sostenibilità dal punto di vista ambientale, economico e della durata.
In particolare l’articolo 2 del Decreto cristallizza proprio nella gestione forestale sostenibile lo scopo prioritario perseguito dalla normativa, chiarendo che i tre elementi cardine imprescindibili sono l’ecologia, l’economia e la tutela della realtà sociale.
Quindi nell’ottica della sostenibilità ambientale, il comma 3 della medesima disposizione prevede che “Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario […]”.
In cosa consiste il divieto di transito su strade sterrate e sentieri?
Stando all’articolo 2 terzo comma del Decreto, a partire da oggi 16 dicembre 2021 la percorribilità di queste strade è vietata al transito ordinario.
Si precisa che la viabilità forestale e silvo-pastorale viene differenziata nelle seguenti tre macro-categorie di strade, la cui descrizione di dettaglio è contenuta all’articolo 3 del Decreto:
a) viabilità principale;
b) viabilità secondaria;
c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.
Quindi, come si evince chiaramente dalla tabella che segue posta in allegato alla normativa, la transitabilità è consentita per esclusione a determinati mezzi in funzione del tipo di viabilità.
Quali mezzi non possono transitare?
Nelle strade forestali di larghezza inferiore ai 2,5 metri sostanzialmente tutti i mezzi di trasporto, specialmente i 4x4: auto fuoristrada, motociclette, quad e per estensione anche a biciclette e mountain bike.
In definitiva gli appassionati del fuoristrada dovranno rinunciare alla propria attività in questi ambienti, per la cui tutela il legislatore ha deciso di intervenire con determinazione.
L'interpretazione letterale della norma porta alla conclusione che i percorsi agro-silvo-pastorali cessano di essere soggetti al Codice della Strada pertanto la circolazione sarà consentita esclusivamente ai mezzi di manutenzione e soccorso.
Per esclusione e stando alla tabella il transito è concesso solo per lo svolgimento dell’attività agro-silvo-pastorale, ai mezzi di lavoro necessari al mantenimento e al rispristino delle strade, oltre che ovviamente ai mezzi di soccorso.
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