È abitudine comune e consolidata che, se si possiedono più veicoli, si decida di sospendere la copertura assicurativa per quei periodi dell'anno in cui uno di questi mezzi non venga più utilizzato.
L'esempio più comune è il caso della sospensione dell'assicurazione delle moto nel periodo invernale; mezzi che si prestano ad un utilizzo stagionale, a differenza delle automobili.
La sospensione dell'assicurazione
La sospensione della c.d. RC auto consiste nel "congelare" la polizza annuale per un determinato periodo, per poi riattivarla al momento opportuno; questo blocco si effettua semplicemente comunicando la propria volontà sospensiva alla compagnia assicurativa, la quale provvede immediatamente.
I mesi di interruzione non si pagano e non si contano nel computo della durata del contratto, il quale si prolungherà per i corrispettivi mesi di sospensione del medesimo.
Il procedimento di riattivazione è altrettanto semplice: basterà comunicare alla propria compagnia assicurativa l'intenzione di sbloccare la polizza e la copertura tornerà attiva alle 24:00 del giorno stesso.
Le novità
Questo meccanismo, a causa dei cambiamenti provenienti dal Parlamento Europeo, non sarà più possibile.
Due infatti sono le novità di maggior impatto contenute negli emendamenti che modificano la direttiva UE/2009/103 in materia di responsabilità civile approvati in via definitiva a metà ottobre dal Parlamento europeo:
1. Non sarà più possibile sospendere una polizza assicurativa sui veicoli quando non vengono utilizzati;
2. L'obbligo di assicurazione per monopattini, bici a pedalata assistita e mezzi di micromobilità elettrica in generale sarà solo a discrezione dei singoli Stati membri.
Soffermandoci maggiormente sul primo punto, che qui interessa, tale decisione si conforma perfettamente a tre sentenze della Corte di Giustizia Europea, la più recente del 29 aprile 2021, secondo cui l’oggetto dell’assicurazione è l’«uso del veicolo», inteso come qualsiasi utilizzo conforme alla sua funzione di trasporto.
Conseguentemente non importa se il veicolo sia fermo o in movimento, in un luogo pubblico o privato.
La capacità di circolare del mezzo
In estrema sintesi per la Corte Europea ciò che conta è la capacità di circolare del mezzo e non l'intenzione del suo proprietario a farlo circolare.
Da ciò deriva che chi smette di utilizzare un veicolo in strada e lo ricovera in un cortile, garage o simili non potrà più lasciar scadere la polizza assicurativa o chiedere la sospensione di quella in corso; salvo escluda l'idoneità a circolare del mezzo, ad esempio togliendo parti necessarie per il movimento, come le ruote o il motore.
Per quanto riguarda la nostra normativa interna, dalle attuali norme italiane dovrà innanzitutto essere eliminata la limitazione dell’obbligo assicurativo alle sole aree pubbliche o aperte al pubblico, in considerazione del fatto che gli emendamenti si riferiscono anche ai veicoli che vengono posti in luoghi privati.
La legge deve essere ancora adottata formalmente dal Consiglio Europeo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri disporranno poi di 24 mesi per recepire la direttiva aggiornata nel diritto nazionale, in Italia andrà in vigore a partire dal 23 dicembre 2023.
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