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Parcheggi condominiali: come fare quando i posti auto non bastano?

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L'assegnazione dei posti auto in condominio, soprattutto quando gli spazi non siano sufficienti a contenere tutte le vetture dei condomini, può sicuramente generare malcontento e sfociare in scontri tra i medesimi abitanti dell'immobile.
La legge e soprattutto il codice civile forniscono alcune indicazioni, soprattutto con riferimento all'utilizzo delle aree comuni, tra le quali rientrano sicuramente i parcheggi condominiali.


Gli articoli di riferimento in questa materia, infatti sono:

1. Art. 1102: principalmente riferito all'istituto della comunione, ma applicabile anche al condominio, prevede che ciascun partecipante/proprietario può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;

2. Art. 1117: elenca tutte le parti di un edificio che vengono considerate comuni, se non risulta il contrario dal titolo con cui si è acquisita la proprietà dell'immobile;

3. Art. 1130: stabilisce che sia l'amministratore condominiale a disciplinare l'uso delle cose comuni e la loro fruizione ad opera dei condomini, in conformità con il regolamento e la legge.

Queste ovviamente sono semplici linee guida, che cercano di stabilire quale sia il corretto uso delle aree comuni e di creare dei vincoli o comunque delle limitazioni al potere di utilizzo da parte dei singoli, i quali non possono mai impedire che gli altri proprietari possano usufruirne nello stesso modo e con la medesima estensione.

Come quindi è intuibile i parcheggi non vengono regolamentati specificatamente e i criteri di assegnazione dei posti auto non vengono imposti o stabiliti dalla legge, per cui nell'eventualità in cui non vi siano stalli sufficienti a tutte le vetture, dovrà essere adottata una decisione da parte dell'assemblea.

La soluzione comunemente prevista è quella della "turnazione dei posti auto", la quale può essere giornaliera, settimanale o mensile a seconda della praticità e amenità dei condomini stessi; ciò significa letteralmente che i singoli proprietari faranno a turno nell’utilizzare i posti previsti all’interno del proprio condominio.
Nella seduta assembleare i turni verranno decisi attraverso un voto a maggioranza degli intervenuti, che deve rappresentare almeno la metà dei millesimi che compongono l'edificio.

Proprio perché si tratta di una cosa comune, il diritto di usufruire e godere degli spazi adibiti a parcheggio deve essere garantito ed esteso a tutti i condomini, senza possibilità di esclusione.
Da notare che l'assemblea non è obbligata ad adottare tale soluzione, tuttavia sarà tenuta a farlo nel caso in cui vi sia la richiesta anche di un solo condomino.

Parcheggiare la seconda auto nel cortile condominiale

Con riferimento al condomino che possiede due autovetture vi sono alcune norme da seguire.
Innanzitutto il diritto a parcheggiare la seconda auto nel cortile condominiale può scattare solo se tutti i condomini abbiano ottenuto l'assegnazione per la prima auto e quindi possano godere di un posto adibito a parcheggio.
Ciò significa che, nel momento in cui dovessero sopraggiungere nuovi abitanti all'interno dell'immobile la situazione potrebbe modificarsi, in quanto a questi spetterebbe una sorta di prevalenza sull'utilizzo e l'assegnazione di eventuali posti liberi ancora esistenti e utili per posteggiare la propria prima auto.

Anche la Cassazione (Cass. civ., sez. II, n. 12485/2012) era intervenuta in merito a tale diritto stabilendo che: non è lecito che attraverso un uso più intenso del bene comune da parte di singoli condomini aventi più autovetture, venga meno, per gli altri, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa comune durante i loro turni.

Condotte irrispettose e sanzioni

Nell'ipotesi in cui un condomino si renda poco rispettoso delle regole previste per l'utilizzo dei parcheggi, ad esempio, posteggiando quotidianamente la propria seconda autovettura o non rispettando quelli che sono gli spazi assegnati, potrebbe incorrere in alcune sanzioni.
Infatti, il regolamento condominiale potrebbe prevedere l'applicazione di una sanzione fra i 200 e gli 800 euro (in caso di condotta reiterata).
Tale sanzione verrebbe applicata dall'amministratore di condominio, ma se il suo intervento non dovesse risolvere la problematica, ci si potrà rivolgere al Giudice per ottenere un provvedimento d'urgenza o un provvedimento cautelare.

Lo stesso accade se un veicolo resti abbandonato negli spazi comuni, poiché tale condotta viene considerata come un utilizzo estraneo a quanto prevede la legge e nello specifico l'art. 3 D. Lgs. 209/2003.
Occorre specificare che il singolo condomino non potrà "farsi giustizia da sé" in quanto non potrà rivolgersi alle imprese specializzare al fine di richiedere la rimozione forzata del veicolo, anche in evidente stato di abbandono, in quanto tale possibilità viene lasciata esclusivamente alle autorità preposte.

Per approfondire leggi anche:

L'occupazione abusiva di immobili

Stalking condominiale: ammesse le prove delle telecamere

Furto del veicolo parcheggiato? Risponde l'autorimessa

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