Una questione interessante è stata chiarita pochi mesi fa dal Tribunale di Milano in tema di responsabilità per il danno subito dal proprietario vittima di furto del veicolo parcheggiato nelle aree di sosta private: l'autorimessa è responsabile nonostante il classico cartello che declina ogni responsabilità.
Nel caso di specie il giudizio in sede civile è originato dall'episodio di furto di un caravan dall'autorimessa in cui il proprietario lasciava in sosta il veicolo durante l'anno, al prezzo di 50 € mensili in contanti e senza ricevuta.
La compagnia assicurativa, dopo aver indennizzato il titolare del mezzo, agiva in giudizio per chiedere che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di surroga nei confronti del gestore dell'autorimessa, ai sensi dell'articolo 1916 c.c.; di contro, la società gerente il parcheggio eccepiva di non essere responsabile della custodia del mezzo e, pertanto, di non aver nulla da corrispondere a titolo risarcitorio in favore dell'assicurazione.
In altri termini, i giudici si trovavano a dover valutare se il parcheggio a pagamento dei veicoli, che è un contratto atipico a cui si applicano le disposizioni del contratto di deposito, contempli l'obbligo di custodia da parte del gestore dell'autorimessa.
Innanzitutto il Tribunale, con la sentenza del 22 aprile 2020, n. 2515, ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali fossero idonee a provare il contratto di parcheggio, addebitando così all’autorimessa la responsabilità per l’avvenuto furto, applicando le regole del contratto di deposito.
Pertanto al momento della conclusione del contratto di parcheggio la società gerente il l'autorimessa, parte depositaria, aveva assunto l'obbligo di restituzione nello stato in cui era stato consegnato del caravan; inoltre, in caso di sottrazione del veicolo, sulla società gravava altresì l'obbligo di risarcimento del danno.
In particolare, in linea alla tesi già sostenuta dalla Cassazione civile n. 22807 del 2014, la magistratura ambrosiana ha specificato che non è necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, in quanto la consegna può realizzarsi anche materialmente attraverso la sua immissione nell'area privata a ciò predisposta.
Inoltre, secondo la consolidata prassi giurisprudenziale, il depositario si può liberare dalla responsabilità per il danno al bene custodito solo dimostrando di aver adottato tutte le precauzioni necessarie, non solamente quelle suggerite dall'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1768.
Le uniche cause liberatorie della responsabilità attengono alla forza maggiore o al caso fortuito, cioè eventi naturali quali una tempesta, un terremoto, una frana o altri fatti esterni a cui sia impossibile resistere; in particolare, perché sia esclusa la responsabilità del custode devono ricorrere due condizioni: da una parte l'evento deve essere imprevedibile e inevitabile (causa di forza maggiore), interrompendo il nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento, dall'altra parte il debitore deve dimostrare di aver predisposto le misure di prevenzione adeguate.
Nella fattispecie il Tribunale di Milano ha ritenuto di non poter qualificare il furto del veicolo nei locali di un’autorimessa alla stregua di un evento imprevedibile per il gestore della stessa.
A maggior ragione che la convenuta non ha dato prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del furto, né tanto meno di aver adottato tutte le necessarie cautele atte ad evitare che un mezzo di grosse dimensioni, come un caravan, fosse oggetto di furto.
La richiesta della parte attorea è stata accolta, riconoscendo il diritto di surroga dell'assicurazione verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria del pagamento avvenuto a titolo di indennizzo.
Peraltro, sottolinea il Tribunale, la legge prevede che il depositario possa sottrarsi alla responsabilità esponendo previamente alla conclusione contrattuale l'avviso «parcheggio incustodito» in modo adeguatamente percepibile (artt. 1326, primo comma, e 1327 c.c.).
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