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Foto hot alla vicina: se la finestra è senza tende non è reato

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Escluso il reato di interferenza illecita nella vita privata per un uomo di Busto Arsizio che ha fotografato la vicina di casa nuda

Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 615-bis c.p. laddove non siano stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti all’osservazione dall’esterno, «posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi».  

Con la sentenza n. 372/19, depositata l’8 gennaio, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso di un imputato ritenendo insussistente il fatto ricondotto al reato di illecita interferenza nella vita privata (art. 615-bis c.p.) per il quale era stato condannato in primo ed in secondo grado in quanto, come sottolineato dalla difesa "la persona offesa si mostrava nuda pur sapendo che la propria abitazione era priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesioni alla riservatezza della persona fotografata"

In relazione all’imputazione per la realizzazione indebita di video e fotografie di una donna, figlia di una vicina di casa del ricorrente, mentre usciva dalla doccia, le doglianze formulate dall’uomo risultano infatti fondate.

Premettendo che le due abitazioni erano frontistanti, che quella in cui si trovava la persona offesa era priva di tende alle finestre e che il ricorrente non aveva utilizzato particolari accorgimenti per le foto e i video, la Corte esclude la configurabilità del reato di interferenza illecita nella vita privata.

La norma incriminatrice di cui all’art. 615-bis c.p. richiede infatti non solo che le immagini riprese riguardino atti che si svolgono in luoghi di privata dimora, ma anche che la condotta sia realizzata indebitamente nel senso che «seppure la condotta avvenga in uno di detti luoghi, la stessa non sarebbe illecita ove non avvenga in contrasto od eludendo clandestinamente o con inganno, la volontà di chi abbia il diritto di escludere dal luogo l’autore delle riprese».

In conclusione, se l’azione pur svolgendosi in luogo di privata dimora, possa, come nel caso di specie, essere liberamente osservata dagli estranei senza necessità di particolari accorgimenti, non si configura una lesione del diritto alla privacy del titolare del domicilio.
Da qui discende l’insussistenza del fatto di cui al relativo capo d’imputazione.

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