Una delle norme del Decreto Rilancio prevede la possibilità di regolarizzare colf, badanti e bracciant;, rapporti di lavoro spesso precari che ora possono emergere e venire regolarizzati grazie a una sanatoria che interessa tre settori: lavoro domestico, assistenza alla persona e agricoltura, allevamento e pesca.
L’articolo 110 bis del Decreto Rilancio prevede due procedimenti per attuare la sanatoria, pertanto si può parlare di doppia strada per la regolarizzazione.
1. Il primo procedimento è rivolto ai datori di lavoro, che intendono stipulare un nuovo contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, sia con cittadini italiani che con cittadini stranieri. Nel caso di migranti irregolari, questi riceveranno automaticamente un permesso di soggiorno.
2. Il secondo procedimento prevede - per i migranti irregolari, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che già avevano lavorato nei settori interessati ma hanno perso il lavoro - un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi per cercare un nuovo impiego nei settori concordati. Costituisce requisito imprescindibile che i soggetti da regolarizzare siano stati fotosegnalati o abbiano fornito dichiarazione di presenza nel nostro paese prima dell' 8 marzo 2020 e da allora siano rimasti sempre in Italia.
1. Il primo procedimento è rivolto ai datori di lavoro, che intendono stipulare un nuovo contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso, sia con cittadini italiani che con cittadini stranieri. Nel caso di migranti irregolari, questi riceveranno automaticamente un permesso di soggiorno.
2. Il secondo procedimento prevede - per i migranti irregolari, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che già avevano lavorato nei settori interessati ma hanno perso il lavoro - un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi per cercare un nuovo impiego nei settori concordati. Costituisce requisito imprescindibile che i soggetti da regolarizzare siano stati fotosegnalati o abbiano fornito dichiarazione di presenza nel nostro paese prima dell' 8 marzo 2020 e da allora siano rimasti sempre in Italia.
I settori interessati:
I settori lavorativi interessati nello specifico sono:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza a persone non autosufficienti;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
I settori lavorativi interessati nello specifico sono:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza a persone non autosufficienti;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Modalità di inoltro delle istanze:
Le istanze possono essere presentate, esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7:00 del 1 giugno 2020 alle ore 22:00 del 15 luglio 2020.
La presentazione deve essere effettuata presso:
- l’INPS nel caso di emersione di lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
- lo sportello unico per l’immigrazione, al sito internet https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
- la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
Le istanze possono essere presentate, esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7:00 del 1 giugno 2020 alle ore 22:00 del 15 luglio 2020.
La presentazione deve essere effettuata presso:
- l’INPS nel caso di emersione di lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
- lo sportello unico per l’immigrazione, al sito internet https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
- la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
1. ISTANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO: ONERI DI SANATORIA:
Per la regolarizzazione di lavoratori già impiegati, i costi previsti sono a carico dei datori di lavoro e consistono in:
- un contributo forfettario di € 500,00 a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione;
- un ulteriore versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Requisiti reddituali del datore di lavoro:
L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a:
- € 30.000,00 annui;
- in caso di lavoro domestico: € 20.000,00 annui se nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- € 27.000,00 annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a:
- € 30.000,00 annui;
- in caso di lavoro domestico: € 20.000,00 annui se nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- € 27.000,00 annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
Scudo penale:
- Per i datori di lavoro è previsto lo scudo penale ovvero la sospensione, e poi l’estinzione, se la procedura va a buon fine, dei procedimenti penali e amministrativi per l’impiego "in nero" dei lavoratori e allo stesso modo gli immigrati sono esentati da procedimenti per ingresso e soggiorno illegale in Italia.
Non possono avvalersi di queste procedure di regolarizzazione i datori di lavoro con condanne anche non definitive per caporalato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori per attività illecite, riduzione in schiavitù.
1.a) Cittadino italiano o UE:
Nel caso in cui un datore di lavoro voglia procedere con l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, l’istanza telematica deve essere presentata all'INPS e contenere tutte le informazioni relative al datore di lavoro, al lavoratore, al tipo di contratto, ecc…, oltre alla dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di € 500,00, tramite F24 (codice tributo: REDT), dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di € 16,00; e la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro l’8 giugno 2020.
Nel caso in cui un datore di lavoro voglia procedere con l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, l’istanza telematica deve essere presentata all'INPS e contenere tutte le informazioni relative al datore di lavoro, al lavoratore, al tipo di contratto, ecc…, oltre alla dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di € 500,00, tramite F24 (codice tributo: REDT), dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di € 16,00; e la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro l’8 giugno 2020.
1.b) Cittadino extra-UE
L'istanza contiene, a pena di inammissibilità:
a. dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
b. dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
c. dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici;
d. proposta di contratto di soggiorno;
e. attestazione del possesso del requisito reddituale;
f. dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g. durata del contratto di lavoro;
h. indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario;
i. indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di € 16,00, richiesta per la procedura.
2. ISTANZA PER MIGRANTI IRREGOLARI - PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO:
I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
Le istanze sono presentate al Questore tramite degli uffici-sportello del gestore esterno convenzionato, al costo di € 30,00.
L’istanza deve contenere:
a. copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
b. copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto;
c. l'indicazione del codice fiscale;
d. la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori ammessi, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;
e. la documentazione attestante la dimora dello straniero;
f. la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di € 130,00, mediante F24 (codice tributo: RECT);
g. una marca da bollo di € 16,00.
Lo svolgimento dell'attività di lavoro in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere comprovato mediante la presentazione di una certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego ovvero di:
- un contratto di lavoro o un cedolino di paga;
- l’estratto conto previdenziale, il modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione unica;
- la stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione, la fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione, quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro, bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps, attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps, comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;
- prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;
- documento di iscrizione al registro di gente di mare, convenzione di arruolamento, comunicazione Unimare, iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione, foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi, foglio di paga (per il settore della pesca);
- qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti.
- un contratto di lavoro o un cedolino di paga;
- l’estratto conto previdenziale, il modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione unica;
- la stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione, la fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione, quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro, bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps, attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps, comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;
- prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;
- documento di iscrizione al registro di gente di mare, convenzione di arruolamento, comunicazione Unimare, iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione, foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi, foglio di paga (per il settore della pesca);
- qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti.
Extracomunitari esclusi dalla sanatoria:
Non sono ammessi a nessuna delle due procedure i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di terrorismo, per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi.
Per approfondire leggi anche:
Carta di soggiorno per familiare UE: cos'è e come richiederla
Il ricongiungimento familiare: cosa serve sapere per portare la famiglia in Italia