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Quando gli interessi di mora diventano usura?

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Con la sentenza n. 19597/20 depositata il 18 settembre 2020,  la Cassazione a Sezioni Unite ha messo un punto fermo su una questione molto dibattuta: oltre agli interessi corrispettivi, anche gli interessi di mora, di cui all'art. 374 c 2) cpc, sono soggetti alla normativa antiusura?


La risposta è affermativa ed il ragionamento seguito dai giudici ha composto definitivamente la diatriba tra l'orientamento restrittivo, che negava l'applicabilità della disciplina antiusura all'interesse moratorio, e quello estensivo, che sosteneva la tesi opposta.

Si premette, per una chiarezza espositiva, che  gli interessi legali (o corrispettivi, se convenuti dalle parti in misura superiore ai tassi di interesse legali, ma inferiori a quelli usurari) hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del creditore fino al rimborso della somma stessa; invece, gli interessi moratori hanno la funzione di remunerare il ritardo nel pagamento rispetto al termine pattuito.

In particolare, la soluzione delle Sezioni Unite ha tenuto conto delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura quali il contrasto alla criminalità economica, la stabilità del sistema bancario e, soprattutto, la tutela del debitore.

Secondo la Cassazione, è prioritario impedire al creditore la possibilità di applicare interessi di mora eccessivi rispetto ai limiti legislativi.

Infatti, la disciplina antiusura persegue specificatamente lo scopo di sanzionare la pattuizione di interessi moratori eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro; insomma, le norme sull'usura devono necessariamente applicarsi tanto agli interessi legali, quanto agli interessi moratori.

Nella pratica possono verificarsi due situazioni: di regola gli interessi di mora sono dovuti al tasso legale, così come gli interessi legali; eccezionalmente, se le parti avevano convenuto degli interessi corrispettivi più elevati del tasso legale, anche gli interessi moratori saranno parimenti maggiorati. In particolare la decisione della Corte dirime le problematiche che potrebbero sorgere in questa seconda fattispecie, chiarendo che il limite del tasso di usura trova applicazione tanto per gli interessi corrispettivi, quanto per quelli moratori.

Qualora venga accertato il superamento della soglia antiusura sugli interessi di mora, si applica l'art. 1815 c2) c.c. in una lettura cosiddetta "interpretativa che preservi il prezzo del denaro"; più semplicemente ciò significa che, ex art. 1224 c1) c.c. e in linea alle disposizioni eurounitarie, il creditore può comunque pretendere gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti oltre agli interessi moratori, dovuti nella misura inferiore ammessa dalla legge e nei limiti della normativa antiusura.

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